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set tembre 2016

agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni se regolarmente iscritti

a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno se regolarmen-

te iscritti a un ciclo di studi presso l'università e per le attività agricole svolte a favore dei piccoli produttori agricoli (che

nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non

superiore a 7.000 euro).

Decreto legislativo n. 148 del 2015

Le modifiche apportate riguardano:

- L’espressa previsione della possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansi-

vi», così da favorire l’incremento degli organici e l’inserimento di nuove competenze.

La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati

prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme

previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi.

La trasformazione non può prevedere una riduzione d’orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trat-

tamento di integrazione salariale di importo pari al 50% dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del

contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione salariale originaria.

L’integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell’accredito con-

tributivo figurativo.

Inoltre, si stabilisce che le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo

di solidarietà restino a carico della gestione previdenziale di afferenza e che la contribuzione addizionale a carico del dato-

re di lavoro sia ridotta del 50%.

- La possibilità che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di

rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, possa essere concessa a domanda e con decreto interministeriale,

la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata

stabilita dalla commissione istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri dal comma 4 dello stesso articolo 42 e

comunque entro il limite di 24 mesi. All’onere derivante dalla concessione della riduzione contributiva in esame si provvede

entro il limite di spesa previsto dal comma 5 e i decreti di concessione sono soggetti a monitoraggio finalizzato al rispetto

del limite di spesa.

- La possibilità anche per l’Isfol (che assume la denominazione di Inapp) di accedere ai dati elementari detenuti dall’Istat,

dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia delle entrate e da altri enti e amministrazioni.

Decreti legislativi n. 149 e 150 del 2015

La modifica al decreto legislativo n. 149 del 2015 consente, almeno nella fase di avvio, l’allocazione della sede

dell’ispettorato presso un immobile in uso al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali seppure non di proprietà dello stes-

so. La modifica consente, inoltre, in prospettiva, all’Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione

della propria sede centrale.

Si prevede poi che l’Isfol, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, cambi denominazione e

assuma quella di Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche (Inapp), maggiormente corrispondente ai compiti di

monitoraggio e valutazione svolti dall’Istituto.

Sempre con riferimento all’Isfol si sopprime il «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti Isfol che transitano nei

ruoli Anpal, al fine di evitare che i lavoratori possano vedere pregiudicate le loro prospettive di carriera, in particolare la parte-

cipazione alle procedure per ottenere un superiore inquadramento.

Con riferimento al decreto legislativo n. 150 del 2015 si prevede che l’Anpal effettui la verifica dei residui passivi a

valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi ad impegni assunti in

data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto correttivo. Con decreto interministeriale (Mlps/Mef), in seguito alle

verifiche effettuate dall’Anpal, verranno individuale le risorse da disimpegnare che nella misura del 50 per cento confluiscono

in una gestione a stralcio per essere utilizzate dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Si modificano in parte le funzioni attribuite all’Anpal. Da un lato, si chiarisce quali sono i servizi per il lavoro che rien-

trano nelle competenze dell’Anpal tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell’articolo 18 dello stesso

decreto legislativo n. 150 del 2015, dall’altro, si aggiunge la competenza relativa al coordinamento dei programmi formativi

destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'im-

mediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome.

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro