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set tembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Schema di decreto correttivo del Jobs Act

Il Consiglio dei ministri, riunito in data 10 giugno 2016, ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legisla-

tivo contenente disposizioni integrative e correttive al Jobs Act.

In particolare, si segnala l'intervento da tempo preannunciato, sul lavoro accessorio (cosiddetti "voucher").

La modifica più rilevante è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher, prevedendo, per i committenti, l'obbligo

di comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica e almeno 60 minuti

prima della prestazione di lavoro accessorio, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della pre-

stazione.

Le altre modifiche riguardano:

- la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà "difensivi" in contratti di solidarietà "espansivi", in modo da favorire l'in-

serimento di nuovi lavoratori;

- la modifica di parte delle funzioni attribuite all'ANPAL, chiarendo quali sono i servizi per il lavoro rientranti nelle proprie

competenze;

- la compatibilità dello stato di disoccupazione con lo svolgimento di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il

lavoratore ricava redditi non superiori al c.d. reddito non imponibile;

- alcune modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Il provvedimento diventerà operativo solo al termine del percorso che prevede il parere delle competenti commissioni

di Camera e Senato, della successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri e della pubblicazione nella

Gazzetta ufficiale.

SCHEMA di decreto legislativo.

Disposizioni integrative e correttive al Jobs Act.

Modifiche alla disciplina dei “voucher lavoro”, solidarietà espansiva e trasformazione dell’Isfol

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Giuliano Poletti ha approvato in

via preliminare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2016, n. 81,

e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Nello specifico, di seguito si dà conto delle modifiche apportate ai cinque decreti legislativi emanati in attuazione della

legge delega n. 183 del 2014, cosiddetto Jobs Act.

Decreto legislativo n. 81 del 2015

Le modifiche apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono essenzialmente due.

- La prima modifica è volta a garantire la piena tracciabilità dei voucher. Mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il

lavoro intermittente, si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di

lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla

sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale

del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello

stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e

la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. In caso di violazione degli obbli-

ghi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrati-

va da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inol-

tre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del

decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

- La seconda esclude il settore agricolo dall’applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avva-

lersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L’esclusione è

motivata dal fatto che l’utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per

lavoratore, anche ad ulteriori limiti secondo i quali in agricoltura il lavoro accessorio è utilizzabile nell'ambito delle attività