set tembre 2016
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Articolo 2
Criteri di autorizzazione
1. La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 1 può essere autorizzata quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi
aziendale di cui all’art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali dif-
ficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini
a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
b) sia stipulato specifico accordo presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la presenza del ministero dello
Sviluppo economico;
c) sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi
interventi programmati;
d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra
le parti della procedura di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Articolo 3
Procedimento e domanda
1. L’impresa che intende cessare l’attività ed ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui
all’art. 1, deve stipulare, prima del termine del programma di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), lo specifico accordo gover-
nativo di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell’azien-
da con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione com-
provante l’esistenza di prospettive di una rapida cessione.
2. In sede di accordo il ministero dello Sviluppo economico può confermare la sussistenza di prospettive di rapida
cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente, anche
con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia
dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso.
3. Al fine di cui al comma 2, prima della stipula dell’accordo governativo di cui art. 2, comma 1, lettera b), deve
essere verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento di integrazione salariale straordinaria.
4. In sede di accordo deve essere indicato l’onere finanziario necessario a coprire l’intervento di integrazione sala-
riale straordinario, preventivamente verificato.
5. Il ministero dello Sviluppo economico assicura un costante monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale.
6. A seguito della stipula dell’accordo governativo, l’impresa presenta istanza di integrazione salariale al ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali, corredata del programma di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d).
7. Al fine di garantire, sia la stabilità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell’operazione di cessione di cui
al comma 2, sia la continuità aziendale, alle domande per l’autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordi-
naria non si applica il procedimento di cui all’art. 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Articolo 4
Limite di spesa
1. Il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Per le finalità di cui al presente decreto il relativo onere finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e for-
mazione, di cui all’art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.