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set tembre 2016

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Considerato, altresì, che le modalità della rotazione dei lavoratori da sospendere ovvero le ragioni tecnico-organiz-

zative della mancata adozione di meccanismi di rotazione devono essere coerenti con le ragioni per le quali si è stato

richiesto l’intervento del trattamento di integrazione salariale straordinaria;

decreta

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 24, comma 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora in sede di verifica ispet-

tiva anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispet-

to delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda

di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è incrementato nella misura del 1 per cento.

2. L’incremento di cui al comma 1 è applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è

stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.

Articolo 2

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la direzione territoriale del lavoro competente trasmette gli esiti dell’accertamento

all’Inps - sede territoriale competente - che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva.

Il presente decreto è trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale

della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Incentivo per l’assunzione di tirocinanti in Garanzia Giovani

Il decreto del ministero del Lavoro n. 16/2016, modificato dal successivo decreto n. 79/2016, ha istituito l’incentivo

“Super bonus occupazione – trasformazione tirocini” nell’ambito del programma “Garanzia giovani”, rivolto ai datori di lavo-

ro che assumono giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare nell’ambito del programma

Garanzia giovani (Lavoronews n. 16/2016).

Ora l’Inps, con circolare n. 89 del 24 maggio 2016, fornisce indicazioni relativamente all’incentivo per l’assunzione di

tali giovani. L'incentivo spetta ai datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, anche part time con

orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale, o apprendistato professionalizzante, un giovane che abbia svol-

to, ovvero stia svolgendo, un tirocinio curriculare e/o extracurriculare, avviato entro il 31 gennaio 2016, nell’ambito del pro-

gramma Garanzia giovani.

L’incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016, nei limiti dello

stanziamento previsto, pari ad euro 50.000.000.

L’importo dell’incentivo (da € 3.000 a € 12.000), fruibile in 12 quote mensili, è determinato in base alla classe di

profilazione assegnata al giovane dai Centri per l’impiego o dagli altri servizi competenti al momento della presa in carico.

Nell’ipotesi di conclusione anticipata, entro i 12 mesi, del rapporto di lavoro, l’incentivo è proporzionato alla durata effettiva

dello stesso.

L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

L’importo dell’incentivo spetta esclusivamente, come previsto dal decreto di modifica, ai tirocini extracurriculari e non

più anche ai tirocini curriculari, come inizialmente previsto.