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set tembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Criteri per la proroga del trattamento di Cigs

a seguito di cessazione di attività

Pubblicato, sulla Gazzetta ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il decreto 25 marzo 2016 (Lavoronews n. 46/2016),

con il quale il ministero del Lavoro individua i criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordi-

naria da concedersi qualora all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga con-

crete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 25 marzo 2016.

Definizione dei criteri per l’accesso ad un

ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all’esito di un programma di crisi

aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa

e il conseguente riassorbimento del personale (decreto n. 95075).

Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia

di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

Visto, in particolare, l’art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale dispone che «In deroga agli

articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,

può essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in

sede governativa al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, anche in presenza del ministero dello Sviluppo economi-

co, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all’esito del programma di crisi aziendale di cui al

comma 3, l’impresa cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un con-

seguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’art. 18, comma

1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

è incrementato dell’importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della

relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al ministero dell’Economia e delle

Finanze.

Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle

Finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l’applicazione del

presente comma»;

Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che l’art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 è finalizzato ad agevolare la gestione

delle crisi e dei processi di riorganizzazione aziendale attraverso la conservazione del patrimonio delle competenze profes-

sionali acquisite dai lavoratori, così da evitare rilevanti ricadute occupazionali e favorire lo sviluppo economico territoriale;

Considerato, altresì, che ai sensi dell’art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 qualora all’esito di un

programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività e si ravvisino prospettive di cessione dell’impresa sia opportuno favo-

rire la salvaguardia dei livelli occupazionali dell’impresa medesima;

Ritenuta la necessità di individuare i criteri per autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale per un

limite massimo di dodici mesi nell’anno 2016, nove mesi nell’anno 2017 e sei mesi nell’anno 2018, in deroga ai termini di

cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015;

decreta

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato, ai sensi dell’art. 21, comma 4, del

decreto legislativo n. 148 del 2015 e in deroga all’art. 4, comma 1, e all’art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo,

sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di nove mesi

per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell’anno 2018, secondo i criteri

definiti dal presente decreto.