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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

set tembre 2016

In tale contesto il comma 183 della Legge di stabilità prevede espressamente che ai fini della determinazione dei

premi di risultato sia “computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità”, escludendo quindi che eventuali indicatori

stabiliti dalla contrattazione di secondo livello, riferiti ai giorni di presenza, possano penalizzare le assenze di maternità.

Si ritiene che, come per il passato (cfr. circolare 3/E del 2011, paragrafo 3.1.), possono essere ammessi al beneficio

di cui all’articolo 1, comma 182 della legge n.208 del 2015 anche i ristorni ai soci lavoratori di cooperative di cui all’articolo

1 della legge 3 aprile 2001, n. 142 nella misura in cui siano conformi alle previsioni introdotte dalla Legge di stabilità per il

2016 e dal decreto. La peculiarità dell’istituto del ristorno comporta che la cooperativa sia tenuta a depositare, in luogo del

contratto, il verbale con il quale l’assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui

all’articolo 5 del decreto. Anche la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al decreto,

attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell’impresa che, in questo caso, potrà essere

utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative.

Una novità introdotta dalla legge in esame è data dalla possibilità di assoggettare ad imposta sostitutiva anche le

“somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa” (articolo 1, comma 182). Sotto questo profilo, l’articolo

3 del decreto specifica che “per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili

distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile”. Non si tratta quindi dell’attribuzione di quote di partecipazione al capi-

tale sociale bensì della modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal libro V del codice civile nell’ambito della disci-

plina del rapporto di lavoro nell’impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte

anche con partecipazione agli utili. Ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile, la partecipazione agli utili spettante al presta-

tore di lavoro (articolo 2554 c.c.) è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblica-

zione del bilancio (artt. 2423, 2435, 2464, 2491, 2516 del c.c.), in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente

approvato e pubblicato (articolo 2433 e seguenti c.c.).

Si evidenzia che in base alla formulazione della norma e dello stesso decreto, la partecipazione agli utili dell’impre-

sa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a

prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali elementi devono, invece, ricor-

rere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita.

Anche l’erogazione di somme sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa deve risultare dalla compilazione

dell’apposita Sezione contenuta nel modello di dichiarazione allegato al decreto.

1.3 Il presupposto della contrattazione collettiva

Il comma 187 della legge di Stabilità prevede che, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di lavoro

dipendente, introdotte dalla stessa Legge di stabilità (commi da 182 a 191), le somme e i valori per i quali può applicarsi

l’imposta sostitutiva, e quindi sia i premi di risultato rispondenti ai criteri definiti dal decreto che gli utili da distribuire, devono

essere “erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,

n. 81” (comma 187).

In base al richiamato articolo 51 del Dlgs n. 81 del 2015, concernente la “disciplina organica dei contratti di lavoro”

gli agenti negoziali legittimati alla sottoscrizione degli accordi sono individuati “Salvo diversa previsione (…) nelle associa-

zioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e nelle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero nella

rappresentanza sindacale unitaria”.

L’espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali ero-

gati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e presta-

tore di lavoro, come chiarito già in passato con circolare n. 3/E del 2011 (par. 1)

Ai sensi del comma 187 e degli artt. 2 e 4 del decreto, risulta demandata al contratto la previsione dei criteri di

misurazione degli indici incrementali nonché degli strumenti e delle modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori

nell’organizzazione del lavoro ai fini dell’incremento da 2.000 a 2.500 euro dell’importo massimo agevolabile.

È inoltre necessario che siano gli accordi contrattuali a riconoscere la possibilità, prevista dal comma 184, di eroga-

re i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente,

sottraendo in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il dipendente determinerebbe ripercussioni anche

sul piano previdenziale.

Un’ulteriore condizione che occorre evidenziare riguarda l’articolo 5 del decreto 25 marzo 2016, laddove si stabilisce

che per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva introdotta dall’articolo 1, commi 182 e 189, della legge n. 208 del 2015 è