set tembre 2016
Articolo 5
Monitoraggio delle risorse finanziarie
1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 4, l’Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensil-
mente i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e invia relazioni mensili
al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al ministero dell’Economia e delle Finanze – dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui all’art. 4, effettuato anche in via prospettica e non
soltanto sulla base delle relazioni mensili di cui al comma 1, in relazione agli utilizzi che deriverebbero dagli accordi già sti-
pulati, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3, commi 3 e 4, indichi che è stato raggiunto o che sarà raggiunto prima del
termine dell’anno di riferimento il limite dei 50 milioni di euro annui assegnati, non possono più essere stipulati accordi di
cui all’art. 2.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana.
Emanato il decreto ministeriale sulla contribuzione addizionale
per la mancata rotazione in Cigs
L’articolo 24, comma 6, del Dlgs n. 148/2015 ha stabilito che le aziende che non rispettano le modalità di rotazione
dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di Cigs, devono versare una contribuzione
addizionale maggiorata a titolo di sanzione.
Al riguardo, il ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito, il decreto ministeriale n. 94956 del 10 marzo 2016
con il quale ha definito l'incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, nella misura dell'1%, da
sommare al contributo addizionale fissato dall’art. 5 del sopra menzionato decreto legislativo, pari al 9%, 12% o 15% sulla
retribuzione globale non percepita dai lavoratori, limitatamente ai lavoratori per i quali non è stata effettuata la rotazione.
Il provvedimento sarà operativo dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
DECRETO del ministero del Lavoro n. 94956 del 10 marzo 2016.
Incremento della contribuzione addizionale.
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia
di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
Visto l’articolo 24, comma 6 del citato decreto legislativo il quale dispone “che con decreto del ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del presente decreto, è definito l’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione per il
mancato rispetto delle modalità di rotazione tra i lavoratori di cui al comma 3”;
Visto l’articolo 116, comma 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Considerato, che le modalità di sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro applicate in costanza di un
programma aziendale che preveda il ricorso all’integrazione salariale straordinaria sono oggetto di esame congiunto delle
parti sociali;
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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