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set tembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Rientra nel computo della soglia reddituale di 50.000 euro anche la quota maturanda di Tfr richiesta dal lavoratore e

liquidata in busta paga, ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014 (cosiddetto Quir, quota integrativa

della retribuzione, secondo la definizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera i) del Dpcm 20.02.2015 n. 29). Tale

parte integrativa della retribuzione difatti, per espressa previsione di legge, è assoggettata a tassazione ordinaria e concor-

re, pertanto, alla formazione del reddito complessivo da assoggettare ad imposizione (comma 756-bis dell’articolo 1 della

legge n. 296 del 2006, introdotto dall’articolo 1, comma 26, della legge n. 190 del 2014).

Il regime agevolato è applicabile anche se nell’anno precedente non sia stato conseguito alcun reddito di lavoro

dipendente (cfr. circolare 59/E del 2008, par. 8; circolare 11/ E del 2013, par. 1) ed anche se il limite di 50.000 euro sia

stato superato per effetto del conseguimento di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, compresi i redditi ad essi assi-

milati.

Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, risulta parimenti irrilevante il superamento della soglia di reddito di lavoro

dipendente di euro 50.000 nell’anno in cui sono erogati i premi agevolati o gli utili, fermo restando che determinerà l’esclu-

sione del beneficio per i premi eventualmente erogati nell’anno successivo.

1.2. Ambito oggettivo: le retribuzioni agevolabili

L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale del 10 per cento si applica, in base a quanto

previsto dal comma 182 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, ai “premi di risultato di ammontare variabile la cui corre-

sponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla

base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”, nonché alle “somme erogate sotto forma di partecipazione agli

utili dell’impresa”.

L’articolo 2 del decreto definisce al comma 1 i premi di risultato e, successivamente, al comma 2, individua – con

una elencazione esemplificativa – alcuni dei criteri di misurazione degli indici incrementali che possono essere previsti dalla

contrattazione aziendale o territoriale ai quali i predetti premi devono essere commisurati.

In particolare, il decreto prevede che per premi di risultato si intendono “le somme di ammontare variabile la cui cor-

responsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” (articolo 2, comma 1 del

decreto).

Riguardo ai criteri incrementali ai quali devono essere ancorati i premi di risultato, il comma 2 ne rinvia la definizione

alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, la quale deve “prevedere criteri di misurazione e verifica degli incre-

menti di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell’aumento della produzione o

in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorga-

nizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rap-

porto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in

modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”.

L’attuale normativa non riserva più il beneficio fiscale alla cosiddetta “retribuzione di produttività”, come definita nel

Dpcm del 22 gennaio 2013, ma ne limita gli effetti ai soli premi di risultato, escludendo dal regime agevolativo voci retributi-

ve quali, a titolo esemplificativo, le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di

riorganizzazione del lavoro. In tale ottica deve essere considerato anche il riferimento alla variabilità delle somme – caratte-

ristica tipica dei premi di risultato – che non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell’erogazione in base

al raggiungimento dell’obiettivo definito nell’accordo aziendale o territoriale.

A tal riguardo è necessario tenere ben presente la distinzione tra strutturazione dei premi e condizione di incremen-

talità degli obiettivi che dà diritto al beneficio fiscale.

La strutturazione dei premi è, infatti, l’insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il

diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione delle varie condizioni può avvenire in vari modi ed è rego-

lata esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

Ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale all’ammontare complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, è

necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia stato realizzato l’incremento di almeno uno degli

obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa

essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, che dovranno essere riportati

nella sezione 6 del modello allegato al decreto, al momento della presentazione della dichiarazione di conformità.