set tembre 2016
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
guenza che il beneficio può essere attribuito anche ai datori di lavoro non imprenditori e che il riferimento al settore privato
sembrerebbe finalizzato solo ad escludere le pubbliche amministrazioni.
Tale orientamento interpretativo può ritenersi, in linea di principio, aderente anche al contenuto del comma 186
dell’articolo 1 della legge di Stabilità, naturalmente nella misura in cui risultino comunque rispettati gli altri presupposti
richiesti dalla normativa agevolativa con riferimento, in particolare, alla correlazione tra i premi e i requisiti di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione come definiti dalla contrattazione collettiva secondo le indicazioni del decreto.
Non osterebbe a tale interpretazione la previsione del comma 182 della Legge di stabilità, che estende l’applicazio-
ne del regime agevolato alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, in quanto il riferimento agli
utili non appare finalizzato a circoscrivere l’applicazione del beneficio fiscale, bensì ad individuare una ulteriore modalità di
erogazione delle retribuzioni premiali agevolabili.
Come chiarito con la predetta circolare n. 59/E del 2008, par. 1, nonché con la circolare n. 3/E del 2011, par. 3.11,
rientrano, infine, nell’ambito del settore privato le agenzie di somministrazione, anche nel caso in cui i propri dipendenti pre-
stino attività nelle pubbliche amministrazioni, nonché gli esercenti arti e professioni sempreché le retribuzioni che erogano
ai propri dipendenti rispondano alle caratteristiche previste dalla norma agevolativa.
1.1.2. I dipendenti interessati
Ai sensi del comma 186 dell’articolo 1 della Legge di stabilità, l’agevolazione trova applicazione con riferimento ai
titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme
agevolate, a euro 50.000. La misura indicata richiede quindi, analogamente alle precedenti agevolazioni due requisiti: uno
di natura qualitativa, costituito dalla natura del reddito prodotto, l’altro di natura quantitativa, individuato nel limite reddituale.
Per il primo aspetto, il tenore letterale della norma esclude che l’agevolazione sia applicabile ad altre categorie di
soggetti, quali, ad esempio, i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera
c-bis
, del Tuir.
Per quanto concerne il limite reddituale, si evidenzia che le nuove norme, avendo stabilito un tetto più elevato
rispetto a quello previsto dalle precedenti edizioni, fissato in euro 40.000, ampliano la platea dei lavoratori che possono
accedere al beneficio.
Il limite reddituale di euro 50.000 deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti
nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve com-
prendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’articolo 49, comma 2, del Tuir, equiparate ai redditi di lavo-
ro dipendente dal medesimo articolo 49 del Tuir (cfr. circolare n. 49/E del 2008, par. 1.1; circolare n. 11/E del 2013, par. 1).
Analogamente a quanto chiarito in relazione alle previgenti agevolazioni, ai fini della verifica del limite, occorre con-
siderare il reddito soggetto a tassazione ordinaria. Dalla determinazione del limite devono, pertanto, essere esclusi even-
tuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata (cfr. circolare n. 49 del 2008 par. 1.1; circolare n. 11/E del 2013,
par. 1).
In base a quanto espressamente previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto, e come previsto per il passato, tutta-
via, il reddito è determinato “al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui al (…)
comma 182”. Si evidenzia in proposito che gli emolumenti premiali non entreranno invece nel computo della soglia redditua-
le di euro 50.000, cui è subordinato l’accesso al regime agevolato, nel caso in cui siano stati sostituiti – su scelta rimessa al
dipendente in base a quanto previsto dalla Legge di stabilità - con le prestazioni di welfare aziendale escluse, nel rispetto dei
limiti fissati dall’articolo 51, commi 2 e 3 ultimo periodo, del Tuir, dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Devono inoltre essere considerate nel computo del limite le retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti impegnati
all’estero, anche se non assoggettate a tassazione in Italia (cfr. circolare n. 59/E del 2008 par. 8). Ad esempio un soggetto
che nel 2016 assume la residenza in Italia e riceve retribuzioni premiali, se nel 2015, anno in cui era residente all’estero, ha
lì svolto attività di lavoro dipendente, deve verificare se il reddito di lavoro dipendente tassato all’estero sia stato di ammon-
tare superiore a 50.000 euro.
I redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero da soggetti residenti, assoggettati a tassazione in Italia ai sensi
dell’articolo 51, comma 8-bis, del Tuir, devono essere computati nel limite reddituale di euro 50.000 sulla base dell’ammon-
tare convenzionale ivi previsto. Resta fermo, naturalmente che l’applicazione dell’imposta sostitutiva riguarda solo i casi in
cui la retribuzione premiale non è assorbita dalla determinazione forfetaria della base imponibile convenzionalmente deter-
minata.