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set tembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Il comma 190, a complemento di tali previsioni, interviene in materia di benefit che non concorrono alla formazione

del reddito di lavoro dipendente ed, in particolare, amplia le ipotesi che possono essere previste in sede di contrattazione

anziché decise unilateralmente dal datore di lavoro, favorendo la loro erogazione in sostituzione delle retribuzioni premiali,

ed inoltre, consentendo di corrispondere i benefit mediante titoli di legittimazione, ne rende più agevole la fruizione.

Le modalità applicative delle disposizioni sono disciplinate dal decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche

sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato il 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituziona-

le del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

(www.lavoro.gov.it

) in data 16 maggio 2016 (di seguito decreto), di cui è

stato dato avviso nella Gazzetta ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016.

La presente circolare redatta, d’intesa con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, illustra l’agevolazione

introdotta per i premi di produttività, facendo riferimento anche ai precedenti di prassi che risultino ancora attuali, date le

analogie tra la agevolazione in commento e quelle preesistenti, prorogate fino al 2014.

Sono inoltre esaminate le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazio-

ni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali ed è chiarito l’ambito entro il quale è

consentita la sostituzione tra le due componenti.

In seguito, per Tuir si intende il Testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I documenti di prassi richiamati sono pubblicati nella banca dati documentazione tri-

butaria, sul sito

www.agenziaentrate.it.

1. Tassazione agevolata dei premi di risultato e delle somme derivanti dalla partecipazione agli utili

Il comma 182 dell’articolo 1 della Legge di stabilità prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle

addizionali regionale e comunale nella misura del 10 per cento, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, ai

premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità,

efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di

importo di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizza-

zione del lavoro.

1.1. Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione

1.1.1. Il settore privato

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione risulta definito dalle specifiche caratteristiche che devono con-

notare il datore di lavoro e i dipendenti, sostanzialmente analoghe a quelle previste nel quadro delle precedenti edizioni

dell’agevolazione.

Per quanto riguarda il datore di lavoro, ai sensi del comma 186 della Legge di stabilità 2016, l’agevolazione risulta

riservata, come per il passato, al settore privato.

Si richiama in proposito, pertanto, la circolare n. 59 del 2008 (par. 15) con la quale è stato chiarito che sono escluse

dalla applicazione della norma agevolativa le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del

2001, ossia “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educa-

tive, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le province, i comuni, le Comunità

montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commer-

cio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le

amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pub-

bliche amministrazioni (Aran) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

Atteso il tenore letterale della norma, sono per contro assoggettabili ad imposta sostitutiva i premi e gli utili erogati ai

dipendenti di enti pubblici economici, in quanto tali enti non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato

articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 165 del 2001, possono essere compresi nel settore privato.

Nell’ambito del settore privato, individuato, per esclusione, nei datori di lavoro che non rientrano tra le amministra-

zioni di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, il beneficio può essere attribuito anche in relazione ai premi erogati ai pro-

pri dipendenti da enti del settore privato che non svolgono attività commerciale. Al riguardo, il ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali (con nota del 13 marzo 2015), fornendo un parere alla scrivente ha chiarito che, secondo quanto precisato

dalla circolare n. 59 del 2008, l’espressione somme erogate a livello aziendale va inteso in senso atecnico, con la conse-