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set tembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Si precisa che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordi-

nato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito cosiddetto non

imponibile (corrispondente ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico

delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Infine, si modifica l’articolo 118 della legge n. 388 del 2000 al fine di prevede espressamente la possibilità per il mini-

stero del Lavoro e delle Politiche sociali di revocare l’autorizzazione all’attivazione dei fondi interprofessionali per la formazio-

ne continua e di disporne il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell’autorizza-

zione.4

Decreto legislativo n. 151 del 2015

Vengono disposte le seguenti modifiche alla disciplina sul diritto al lavoro delle persone con disabilità:

a) si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non

assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o

superiore al 60 per cento.

b) si lega l’importo delle sanzioni di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 (relative alla violazione dell’obbligo di invio

del prospetto informativo e alla mancata copertura della quota d’obbligo) alla misura del contributo esonerativo previsto

dall’articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge;

c) si chiarisce che per le violazioni relative alla mancata copertura della quota d’obbligo è applicabile la procedura della diffi-

da, che in tal caso dispone, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della

richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;

d) si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1, (violazione dell’obbligo di invio del pro-

spetto informativo) sono adeguati ogni cinque anni con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

La modifica all’articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 in materia di controlli a distanza è conse-

guente all’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle

Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti

di competenza di più sedi territoriali dell’Ispettorato, qualora non si raggiunga l’accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli

altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in

alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell’Ispettorato.

In ogni caso, si chiarisce che i provvedimenti autorizzatori adottati dall’Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile pro-

porre contro gli stessi ricorso gerarchico. Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi

territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale

dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Pertanto, mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricor-

so alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest’ultima non è possibile individuare un superiore gerarchico.

Infatti, il rapporto che lega l’Ispettorato al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e

non gerarchico.

La modifica alla disciplina delle dimissioni ha lo scopo di chiarire che la procedura in materia di dimissioni e risoluzio-

ne consensuale del rapporto di lavoro, così come la precedente procedura disciplinata dalla legge n. 92 del 2012, non trova

applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. E ciò in considerazione del fatto che la

ratio dell’intervento normativo di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 è principalmente quella di contrasta-

re la pratica delle cosiddette dimissioni in bianco, pratica che non risulta presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipen-

denze delle pubbliche amministrazioni.