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set tembre 2016

la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafi co per il diritto alla pen-

sione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura della riduzione. Il beneficio di cui al comma 1 cessa, in ogni caso, al momen-

to della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia

e qualora siano modificati i termini dell’accordo.

3. La contribuzione figurativa di cui al comma 1 è riconosciuta nel limite massimo di 60 milioni di euro per l’anno 2016,

120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni di euro per l’anno 2018.

4. La somma di cui al comma 1, erogata dal datore di lavoro, è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del

reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa

all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 3

Procedura di ammissione al beneficio

1. Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione Inps del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di

contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’art. 24, comma 6, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, e della maturazione entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico per il conseguimento

del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale con l’indicazione

della misura della riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, avvalendosi del relativo benefi-

cio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.

2. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento,

da parte dell’Inps, dell’istanza di cui al comma 4.

3. Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a

tempo parziale agevolato affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi

decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il sud-

detto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.

4. Il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o trascorsi inutil-

mente i cinque giorni lavorativi di cui al comma 3, trasmette istanza telematica all’Inps, contenente il dato identificativo della

certificazione al diritto di cui al comma 1 nonché le informazioni relative al contratto di lavoro e le informazioni necessarie ad

operare la stima dell’onere del beneficio di cui all’art. 2, comma 3.

5. Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica di cui al comma 4 l’Inps ne comunica

l’accoglimento o il rigetto. L’accoglimento dell’istanza presuppone la sussistenza dei requisiti del lavoratore e la disponibilità,

per ciascuna delle annualità in cui si estende la durata del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato, delle risorse finan-

ziarie di cui all’art. 2, comma 3, del presente decreto. Qualora dal monitoraggio delle domande di accesso comunicate dalle

imprese e dai relativi oneri corrispondenti al riconoscimento della contribuzione figurativa di cui all’art. 2, comma 3, valutati

anche in via prospettica, risulti superato, anche per una sola annualità, il limite delle risorse, l’Inps respinge le domande di

accesso al beneficio per esaurimento delle risorse finanziarie riferite a quello specifico anno.

6. L’accoglimento delle singole istanze determina che l’importo stimato della contribuzione figurativa di cui all’art. 2,

comma 3, del presente decreto, va a ridurre l’ammontare delle risorse disponibili. La contribuzione figurativa è accreditata dal

primo giorno del mese successivo al perfezionamento del procedimento di cui al presente articolo.

7. Il datore di lavoro comunica all’Inps e alla Direzione territoriale del lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a

tempo parziale agevolato.

8. L’Inps provvede alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in

materia.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della

Repubblica italiana.

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro