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set tembre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

I lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in possesso del requisito contributivo minimo per

la pensione di vecchiaia (20 anni di contributi) e che maturano il requisito anagrafico entro il 31 dicembre 2018, possono, sulla

base di un accordo individuale con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro in part-time con un orario ridotto dal

40% al 60%.

Il datore di lavoro, che accetta la trasformazione a part time, corrisponderà al lavoratore l'ammontare equivalente ai

contributi a proprio carico riferito alle ore di lavoro non prestate.

Tale importo non concorre alla formazione del reddito e non è imponibile ai fini contributivi. La contribuzione figurativa

sarà posta a carico dello Stato.

DECRETO del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 aprile 2016. I

ncentivi al passaggio al lavoro part-time in

prossimità del pensionamento di vecchiaia, ai sensi dell’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

(Legge di stabilità 2016).

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Visto l’art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che detta una disciplina intesa ad agevolare il pas-

saggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in prossimità del pensionamento di vecchiaia,

come modificato dall’art. 2 -quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla

legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto l’art. 24, comma 6, del decreto–legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-

bre 2011, n. 214, e successive modificazioni, che ridefinisce i requisiti anagrafi ci per l’accesso alla pensione di vecchiaia;

Visto l’art. 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che, in materia di ammortizzatori sociali in

costanza di rapporto di lavoro, individua la base di calcolo per la determinazione delle quote retributive pensionistiche per i

lavoratori a tempo parziale che abbiano i requisiti di cui al comma 5 del medesimo art. 41;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 284, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è necessario provvedere

a stabilire le modalità di attuazione di quanto ivi disposto

decreta

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento di quanto previsto dall’art. 1, comma 284, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 2 -quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Articolo 2

Soggetti destinatari e beneficio

1 I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed

esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31

dicembre 2018 il requisito anagrafi co per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’art. 24,

comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al

predetto trattamento pensionistico di vecchiaia possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da

tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento con

corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a

carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa

commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a

tempo parziale agevolato.

2. Ai fini dell’accesso al beneficio di cui al comma 1, il lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione dell’ora-

rio di lavoro, di seguito denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, di durata pari al periodo intercorrente tra