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Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

set tembre 2016

necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono la erogazione di premi di risultato e di somme ero-

gate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa siano depositati (in attesa dell’effettivo avvio dell’Ispettorato nazionale

del lavoro) presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla

dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto. Il deposito del contratto e la relativa

dichiarazione andranno effettuati utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito

internet istituzionale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo:

www.lavoro.gov.it

.

In caso di contratti territoriali o aziendali che al 16 maggio, data di pubblicazione del decreto sul sito istituzionale del

ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, risultino già depositati presso la Direzione territoriale del lavoro competente ai

sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015 (ad esempio un contratto territoriale già depositato a cura di

una delle parti sociali firmatarie), il datore di lavoro non sarà tenuto a depositare nuovamente il contratto applicato, ma

dovrà indicare nel modulo della procedura telematica unicamente i riferimenti dell’avvenuto deposito (data e Dtl in cui sia

avvenuto il deposito). In caso di contratti collettivi territoriali il datore di lavoro, all’atto della compilazione del modulo, dovrà

evidenziare nella Sezione 2 la tipologia di contratto “Territoriale”.

In via generale, con particolar riferimento ai contratti collettivi territoriali, il termine di 30 giorni previsto dal decreto è

da riferirsi al deposito dei soli contratti, mentre la dichiarazione di conformità potrà essere compilata e trasmessa dal datore

del lavoro anche successivamente a tale termine, purché tale adempimento avvenga anteriormente al momento della attri-

buzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa.

1.4. Ammontare dei premi agevolabili

L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10 per cento dei premi e somme ero-

gati dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro annui lordi, sia per i premi di risultato

che per gli utili distribuiti dalle aziende ai dipendenti. Nella ipotesi di erogazione sia di premi che di utili il limite va applicato

alla somma delle due componenti e non è superabile neanche in presenza di più rapporti di lavoro (cfr. circolare 49/E del

2008, par. 1.4).

In entrambi i casi, come già precisato, il limite di 2.000 euro è elevabile, in base a quanto previsto dal comma 189

dell’articolo 1 della Legge di stabilità, a 2.500 euro per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’orga-

nizzazione del lavoro, secondo le modalità specificate dal decreto. A questo proposito, è opportuno chiarire come le dispo-

sizioni recentemente introdotte siano finalizzate ad incentivare quegli schemi organizzativi della produzione e del lavoro

orientati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzan-

do in tal modo incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. Per tale motivo,

come specificato nel decreto, non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori i

gruppi di lavoro e i comitati di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Al fine di beneficiare dell’incremento dell’importo su cui applicare l’imposta sostitutiva, è quindi necessario che i

lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello,

importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno

“dal basso” che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. In presenza di tali

forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori l’agevolazione può essere riconosciuta nel maggior limite di premio o di

utile di 2.500 euro a tutti i lavoratori dell’azienda.

In base al comma 191 dell’articolo 1 della Legge di stabilità, le erogazioni premiali non usufruiscono, invece, dello

sgravio contributivo introdotto dall’articolo 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247; le risorse del Fondo per il

finanziamento di sgravi contributivi vengono difatti destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita

privata.

L’assoggettamento a contribuzione previdenziale dei premi di produttività non altera il limite di importo entro cui que-

sti sono fiscalmente agevolabili, pari, come detto, a 2.000 o a 2.500 euro. Ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva, tale

limite deve essere assunto al netto dei contributi previdenziali, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per la

quota a carico del lavoratore, in quanto gli oneri contributivi sono esclusi dalla concorrenza al reddito di lavoro dipendente,

considerata l’armonizzazione tra base retributiva imponibile ai fini fiscali e contributivi (articolo 6 del Dlgs 2 settembre 1997,

n. 314; cfr. circolare Inps n. 263 del 24 dicembre 1997).

Il limite di 2.000/2.500 euro deve intendersi, pertanto, al lordo della ritenuta fiscale del 10 per cento e al netto delle

trattenute previdenziali obbligatorie (cfr. circolare 59/E del 2008, par. 14); eventuali importi eccedenti sono assoggettati alla

tassazione ordinaria.