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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

set tembre 2016

1. 5. Applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento

Il comma 182 dell’articolo 1 della Legge di stabilità prevede, quale misura di favore per le retribuzioni premiali, l’ap-

plicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali nella misura del 10 per cento, salva espressa rinuncia

scritta del prestatore di lavoro. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano all’imposta sosti-

tutiva, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. La agevolazione, sia per la natura sostitu-

tiva dell’imposta da applicare sia per il livello della aliquota, risulta analoga a quella prevista dalle precedenti disposizioni di

favore in materia. Se ne differenzia, tuttavia, in quanto nonostante non sia stata inserita nel Tuir, è divenuta oggi una misu-

ra strutturale del sistema, avendo perso il carattere di provvisorietà che l’aveva in passato connotata. Le somme tassate

con l’imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della deter-

minazione delle detrazioni ad esso commisurate quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia o le detrazioni per

reddito di lavoro dipendente; queste ultime, essendo previste in misura decrescente rispetto al reddito complessivo, spette-

ranno per un maggiore ammontare.

L’esclusione dal reddito complessivo di tali somme incide favorevolmente anche sulla spettanza del bonus Irpef pre-

visto dall’articolo 13, comma 1-bis, del Tuir, posto che le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non devono essere

computate nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro

di cui al comma 1-bis dell’articolo 13 del Tuir.

Le medesime somme rilevano invece a favore del contribuente nei casi in cui il diritto a percepire il bonus venisse

meno non per assenza del requisito reddituale, ma per assenza di imposta da versare (cfr. circolare 9/E del 14 maggio

2014, par. 3.1).

La tassazione dei premi mediante imposta sostitutiva può risultare in alcuni casi sfavorevole al dipendente in quanto

esclude la possibilità di far valere oneri deducibili o detraibili - che consentono di ridurre, rispettivamente, la base imponibile

da assoggettare all’Irpef o l’ammontare dell’Irpef dovuta - i quali, in assenza di una diversa specifica previsione, possono

essere computati solo in sede di tassazione ordinaria del reddito complessivo. Da qui la possibilità riconosciuta al dipen-

dente di optare per la tassazione ordinaria se ritenuta più favorevole (cfr. circolare n. 49/E del 2008, par. 1.5; circolare n.

11/E del 2013, par. 4).

I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva rilevano ai fini della determinazione della situazione economica equiva-

lente (Isee) in quanto non è presente nella legge di Stabilità la previsione, contenuta nel disegno di legge “recante disposi-

zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di stabilità 2016)” che ne escludeva espressa-

mente la rilevanza a tale fine. Restano applicabili pertanto le regole generali in base alle quali il reddito rilevante ai fini Isee

è ottenuto sommando anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva (Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, Regolamento

concernente le revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economi-

ca equivalente (Isee)). I predetti redditi si computano inoltre ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

2. Beni e servizi (benefit) non soggetti a tassazione

La Legge di stabilità è intervenuta anche nel ridefinire le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto

“welfare aziendale”. Si tratta di prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso

spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente.

In particolare, il comma 190 dell’articolo 1 della Legge di stabilità ha apportato modifiche alla disciplina del reddito di

lavoro dipendente, rilevanti anche per i piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposi-

zione del dipendente un paniere di “utilità” tra i quali questi può scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze. La

disposizione ha ampliato le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipen-

dente, attraverso un intervento sistematico nell’articolo 51 del Tuir. In particolare, ha modificato le lettere f) ed f-bis) del

comma 2, ha introdotto la lettera f-ter) nel medesimo comma nonché il comma 3-bis, in base al quale i benefit indicati nei

commi 2 e 3 possono essere erogati mediante l’attribuzione di titoli di legittimazione.

Le citate lettere f) ed f-bis), che individuano le erogazioni connotate dalle particolari finalità di educazione, istruzione,

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono state oggetto nel tempo di ripetuti interventi normativi che ne hanno

in vario modo definito le modalità di erogazione, al fine di distinguere quelle che potevano essere corrisposte anche in

somme di denaro, rispetto alle altre attribuibili solo in prestazioni, opere o servizi, nonché quelle che non potevano essere

oggetto di contrattazione ma dovevano essere erogate in via volontaria dal datore di lavoro.