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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

set tembre 2016

ne, completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione possono tornare utili i chiari-

menti forniti con la circolare n. 238 del 2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera f-bis) le erogazioni di

somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all’artico-

lo 12. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le

spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli stu-

denti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Data l’ampia formulazione della lettera f-bis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimbor-

so di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d’istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa

scolastica nonché l’offerta –anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting.

Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l’attuale formulazione della lettera f-bis) conferma la

possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso

la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già

sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipenden-

te coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte.

2.3 Somme e prestazioni per servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti - articolo 51, co. 2, lette-

ra f-ter)

Il comma 190 dell’articolo 1 della Legge di stabilità ha introdotto la lettera. f-ter) al comma 2 dell’articolo 51 del Tuir.

In ragione di tale disposizione, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme e le prestazioni

erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assisten-

za ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12;”.

La norma, nell’intento di conciliare le esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative, consente di

detassare le prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di somme a tito-

lo di rimborso spese.

Malgrado la dizione della norma non faccia riferimento ai servizi, tale omissione non appare significativa posto che

questi possono comunque rientrare nella previsione della lettera f). Con circolare n. 2/E del 2005 è stato precisato che i

soggetti non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio,

assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.

Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non

autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente richiamate e

deve risultare da certificazione medica. L’esenzione dal reddito pertanto non compete per la fruizione dei servizi di assi-

stenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleghi all’esistenza di patologie.

Per quanto concerne la individuazione dei familiari anziani, in assenza di richiami normativi si può ritenere, in via

generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di

una maggiori detrazione d’imposta dall’articolo 13, comma 4, del Tuir.

2.4 Corresponsione di benefit mediante titoli di legittimazione

L’articolo 1, comma 190, lettera b), ha inserito, dopo il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir, il comma 3-bis secondo cui

“ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può

avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.

Il comma 3-bis, nel disciplinare in via generale tale modalità di erogazione dei benefit, sancisce che i titoli che li rap-

presentano, anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro. Sono superate, pertanto, le incertezze

interpretative sulla natura del titolo emerse in passato, risolte dalla prassi amministrativa attraverso un esame caso per

caso.

La specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli in esame è dettata dall’articolo 6 del

decreto il quale li definisce “voucher” e stabilisce, al comma 1, che “(…) Tali documenti non possono essere utilizzati da

persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, presta-

zione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare”. Sono previste poi dai successivi

commi 2 e 3 alcune deroghe alle regole generali.

Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto connota il documento di legittimazione come un titolo rappresentativo di una

specifica utilità; la previsione secondo cui il documento deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per