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ot tobre 2016

Articolo 26

Previdenza integrativa individuale

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previ-

denza individuale.

2. L’Associazione Antonio Pastore è preposta alla stipulazione e conclusione di appositi contratti di assicurazione non-

ché, all’esazione dei contributi da versare come premi alle imprese di assicurazione prescelte.

3. A decorrere dal 1° ottobre 1997 verrà versato un contributo del 10% a carico del datore di lavoro riferito ad una retri-

buzione convenzionale annua di euro 38.734,27 ed un contributo del 10% a carico del dirigente, riferito ad una retribuzione

convenzionale annua di euro 4.648,11, elevata a 13.944,34 euro a partire dal 1° luglio 2000. A decorrere dal 1° luglio 2004 il

contributo a carico del datore di lavoro è fissato in euro 4.803,05 in ragione d’anno, mentre il contributo da parte del dirigente

è pari a euro 464,81, sempre in ragione d’anno.

4. Ai dirigenti di prim nomina (Dpn) di cui al successivo art. 28, commi da 1 a 3, saranno assicurate le medesime

garanzie sul rischio riservate alla generalità dei dirigenti in base alla convenzione Antonio Pastore. A tale fine è dovuto dalle

aziende un contributo annuo sufficiente a coprire il premio relativo alle garanzie assicurative previste nella citata convenzione,

come da tabella allegata alla convenzione medesima. La suddetta contribuzione dovrà essere versata all’Associazione

Antonio Pastore per la predisposizione delle relative convenzioni assicurative.

5. Il contributo versato all’Associazione Antonio Pastore è finalizzato all’erogazione di prestazioni assicurative di previ-

denza e assistenza individuale.

6. Tale contributo viene versato, con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il

periodo di preavviso sostituito da indennità.

7. Per confermare la piena bilateralità dell’Associazione Antonio Pastore, e riaffermarne il ruolo fondamentale nel com-

plessivo welfare contrattuale di categoria, le parti convengono di procedere, entro il 31 dicembre 2012, alle modifiche statuta-

rie e regolamentari necessarie per addivenire alla realizzazione, formale e sostanziale, della piena pariteticità nella conduzione

dell’Associazione e nella determinazione delle prestazioni.

Articolo 27

Assistenza sanitaria integrativa

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un fondo di assistenza

sanitaria (fondo "Mario Besusso") integrativo del Servizio sanitario nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorre-

re dal 1° gennaio 2007 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a) 5,50% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di

contributo sindacale o della quota di servizio;

b) 1,10% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze

della stessa. A decorrere dal 1° ottobre 2011, il contributo di cui alla presente lettera è fissato nella misura del 2,41% in

ragione d’anno, elevato al 2,46% a decorrere dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il contributo di cui alla

presente lettera è fissato nella misura del 2,51% in ragione d’anno, elevato al 2,56% in ragione d’anno a decorrere dal 1°

gennaio 2018;

c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

2. Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il

periodo di preavviso sostituito da indennità.

3. Hanno diritto alle prestazioni del fondo, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria riservati ai soli dirigenti

in servizio ed ai prosecutori volontari, anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento.

4. Possono essere iscritti al fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a

carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta Inps (o di altre forme

obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in

caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

5. La contribuzione a carico del prosecutore volontario è pari alla somma degli importi dovuti al Fondo dal dirigente in

attività e dall’azienda.

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro