ot tobre 2016
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
Decorso un triennio
quadriennio
dalla data
di assunzione o
nomina ovvero
due
un anni dalla data di assunzione del
dirigente
disoccupato
di età non inferiore a 50
55
anni compiuiti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa con-
trattuale generale.
Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale
generale.
4. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data dal 1° ottobre 2016 la cui
retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro
annui riferiti ad un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici previsti dal secondo comma del pre-
sente articolo, le aziende potranno applicare, per una durata massima di tre anni dall’assunzione o nomina, la contribuzione
ridotta di cui ai commi successivi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 27 del Ccnl 31 luglio 2013, per la previdenza complementare di
cui all’art. 25, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo inte-
grativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il Tfr al
fondo Mario Negri.
6. Per i medesimi dirigenti l’iscrizione all’Associazione Antonio Pastore avviene con sospensione degli obblighi contri-
butivi di cui all’art. 26 del Ccnl del 31 luglio 2013, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al
comma 4.
7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto ad inviare
annualmente al Suid (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46
del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione oltre
a provare la manifesta consapevolezza della stessa.
8. Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di cui al
comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al Suid, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisi-
to retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il trattamen-
to contributivo di welfare previsto al comma 1, qualora siano presenti i requisiti anagrafici previsti dal comma 2.
9. Al termine del triennio di cui al comma 4, in presenza dei requisiti anagrafici indicati al comma 2 del presente artico-
lo, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto al
comma 1, per la durata indicata dalla tabella del comma 3.
10. Le agevolazioni previste nei commi dal 4 al 9 del presente articolo possono essere usufruite solo una volta nel
corso della carriera lavorativa del dirigente.
11. Le disposizioni contenute nei commi dal 4 al 10 del presente articolo, per la loro natura sperimentale, saranno
oggetto di verifica tra le parti firmatarie in occasione del prossimo rinnovo, ai fini di eventuali modifiche delle stesse.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a salvaguardare eventuali assunzioni, già formalmente concordate alla data di sottoscrizione del
presente accordo di rinnovo, con la contribuzione prevista dal 1° comma dell’art. 28 del Ccnl del 31 luglio 2013, esclusivamen-
te con riferimento alla fattispecie dell’assunzione di dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.
Articolo 29
Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione
1. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un’età non inferiore a 48 50 anni
compiuti, le parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le commissioni paritetiche di cui all’art. 33 del
Ccnl, così disciplinate:
• il minimo contrattuale mensile di cui all’art. 5 del presente Ccnl e future modificazioni, può essere ridotto per il primo anno di
svolgimento dell’attività fino al massimo del 20%;
• per il secondo anno fino al massimo del 10%;
• per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà,
in ogni caso, quello previsto dal Ccnl vigente;