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ot tobre 2016

11

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

Decorso un triennio

quadriennio

dalla data

di assunzione o

nomina ovvero

due

un anni dalla data di assunzione del

dirigente

disoccupato

di età non inferiore a 50

55

anni compiuiti, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa con-

trattuale generale.

Decorsi i periodi indicati al presente comma, al dirigente si applicherà automaticamente la normativa contrattuale

generale.

4. A titolo sperimentale le parti concordano che, per i dirigenti assunti o nominati, a far data dal 1° ottobre 2016 la cui

retribuzione lorda, comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore a 65.000,00 (sessantacinquemila/00) euro

annui riferiti ad un contratto di lavoro full time, indipendentemente dai requisiti anagrafici previsti dal secondo comma del pre-

sente articolo, le aziende potranno applicare, per una durata massima di tre anni dall’assunzione o nomina, la contribuzione

ridotta di cui ai commi successivi.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 27 del Ccnl 31 luglio 2013, per la previdenza complementare di

cui all’art. 25, il contributo ordinario a carico del datore di lavoro è pari a euro 300,00 annui. Non è previsto il contributo inte-

grativo a carico del datore di lavoro, né alcun contributo a carico del dirigente che, tuttavia, ha la facoltà di conferire il Tfr al

fondo Mario Negri.

6. Per i medesimi dirigenti l’iscrizione all’Associazione Antonio Pastore avviene con sospensione degli obblighi contri-

butivi di cui all’art. 26 del Ccnl del 31 luglio 2013, per il periodo di effettiva permanenza nel requisito retributivo previsto al

comma 4.

7. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito retributivo di cui al comma 4, il datore di lavoro è tenuto ad inviare

annualmente al Suid (sportello unico iscrizione dirigenti) una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46

del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, controfirmata dal dirigente, che assumerà così la corresponsabilità della dichiarazione oltre

a provare la manifesta consapevolezza della stessa.

8. Qualora nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di cui al

comma 4, il datore di lavoro è tenuto a comunicarlo al Suid, entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla modifica del requisi-

to retributivo. Al verificarsi di tale ipotesi, il datore potrà applicare al dirigente, per un periodo massimo di un anno, il trattamen-

to contributivo di welfare previsto al comma 1, qualora siano presenti i requisiti anagrafici previsti dal comma 2.

9. Al termine del triennio di cui al comma 4, in presenza dei requisiti anagrafici indicati al comma 2 del presente artico-

lo, il datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto al

comma 1, per la durata indicata dalla tabella del comma 3.

10. Le agevolazioni previste nei commi dal 4 al 9 del presente articolo possono essere usufruite solo una volta nel

corso della carriera lavorativa del dirigente.

11. Le disposizioni contenute nei commi dal 4 al 10 del presente articolo, per la loro natura sperimentale, saranno

oggetto di verifica tra le parti firmatarie in occasione del prossimo rinnovo, ai fini di eventuali modifiche delle stesse.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a salvaguardare eventuali assunzioni, già formalmente concordate alla data di sottoscrizione del

presente accordo di rinnovo, con la contribuzione prevista dal 1° comma dell’art. 28 del Ccnl del 31 luglio 2013, esclusivamen-

te con riferimento alla fattispecie dell’assunzione di dirigenti disoccupati di età non inferiore a 50 anni compiuti.

Articolo 29

Incentivi al reimpiego di dirigenti privi di occupazione

1. Al fine di agevolare la ricollocazione dei dirigenti privi di occupazione che abbiano un’età non inferiore a 48 50 anni

compiuti, le parti potranno utilizzare assunzioni agevolate, da ratificarsi presso le commissioni paritetiche di cui all’art. 33 del

Ccnl, così disciplinate:

• il minimo contrattuale mensile di cui all’art. 5 del presente Ccnl e future modificazioni, può essere ridotto per il primo anno di

svolgimento dell’attività fino al massimo del 20%;

• per il secondo anno fino al massimo del 10%;

• per il terzo anno, fino al massimo del 5%. A partire dal terzo anno compiuto il minimo contrattuale dovuto al dirigente sarà,

in ogni caso, quello previsto dal Ccnl vigente;