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ot tobre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

6. A decorrere dal 1° gennaio 2002 la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 877,98. A

decorrere dal 1° ottobre 2011, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è fissata in euro 1.985,13, elevata a

2.008,10 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 2.032,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed a 2.054,00 euro a decor-

rere dal 1° gennaio 2018. Tale importo è soggetto a rivalutazione tenendo conto anche delle esigenze di equilibrio tecnico del

Fondo.

7. A decorrere dal 1° luglio 2004, si stabilisce l’introduzione di un contributo a carico dei superstiti che beneficiano

dell’assistenza sanitaria ai sensi del regolamento del Fondo, pari al 60% - con gli opportuni arrotondamenti - di quello previsto

a carico dei dirigenti pensionati.

8. Il fondo di assistenza sanitaria per i dirigenti di aziende commerciali e di trasporto e di spedizione "Mario Besusso" è

disciplinato da un apposito statuto e regolamento, concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto.

9. La gestione del fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno con-

giuntamente in seno agli organi di amministrazione del fondo stesso.

10. Le parti, preso atto che l’andamento del piano di riordino del Fasdac sta proseguendo nel rispetto degli obiettivi,

confermano i contenuti di cui all’allegato 2 dell’accordo del 27 settembre 2011 (all. E del Ccnl del 31 luglio 2013). Le parti con-

fermano, altresì, che l’adeguamento del 2% si applica al contributo di solidarietà di cui al 1° comma, lett. b) del presente arti-

colo ed analogamente ad una quota pari ad euro 1.130,12, come rivalutata nei successivi adeguamenti, posta a carico dei

pensionati diretti. Nella vigenza del presente rinnovo tale adeguamento del 2% si applica per l’anno 2016, nonché di un ulte-

riore 2% per l’anno 2018 su una quota pari ad euro 1.148,50, come rivalutata nel 2016.

Dichiarazione delle parti

Le parti, al fine di rendere efficace l’iniziativa di prevenzione, nel rispetto di un percorso diagnostico adeguato alle esi-

genze sanitarie del dirigente, individuano nel consiglio di gestione del fondo l’organo preposto a stabilire le modalità e condi-

zioni di fruizione dei programmi di prevenzione ed a monitorare periodicamente l’adeguatezza del progetto, anche sotto

l’aspetto della razionalizzazione della spesa sanitaria nel suo complesso.

Dichiarazione congiunta

Le parti attiveranno entro il mese di dicembre 2011 una commissione paritetica, avente lo scopo, anche in relazione

all’evoluzione legislativa in materia, di esaminare finalità, funzioni, statuti e governance dei fondi bilaterali.

Articolo 28

Dirigenti di prima nomina (Dpn) Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti

1. Con riferimento esclusivo alla contribuzione versata ai sensi dei precedenti articoli 25 e 26, le aziende possono

optare per forme di contribuzione ridotta, come prevista nell’articolo 25 comma 7 e 26, comma 4, con riferimento ai dirigenti di

prima nomina (Dpn) come di seguito definiti.

2. La contribuzione di cui al precedente comma Ai sensi del precedente comma 1, può essere applicata possono

essere considerati Dpn ai dirigenti assunti o nominati, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, entro il compimen-

to del 40° anno di età e i quadri che, avendo maturate un'anzianità nella qualifica pari e superiore a 3 anni anche in aziende

diverse, vengano nominati dirigenti, entro il compimento del 48° anno di età, nonché per i dirigenti disoccupati di età non infe-

riore a 55 50 anni compiuti.

3. La permanenza nella categoria sopra definita ha carattere temporaneo, secondo la seguente tabella:

Età del dirigente

Anni di permanenza (periodo massimo)

Fino 40 anni

4

Da 41 a 45 anni

3

Da 46 e fino al compimento dei 48 anni

2

Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti

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