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ot tobre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

4

Leggi decreti circolari

Età del dirigente

Anni di permanenza

Fino a 40 anni

4

Da 41 a 45 anni

3

Da 46 e fino al compimento dei 48 anni

2

Dirigenti disoccupati di età non inferiore a 55 anni compiuti

1

Si introduce una nuova contribuzione agevolata, a titolo sperimentale, collegata esclusivamente alla retribuzione del

dirigente, senza necessità di requisiti anagrafici, per i dirigenti assunti o nominati dal 1° ottobre 2016 la cui retribuzione lorda,

comprensiva di tutti gli elementi fissi e variabili, non sia superiore ad euro 65.000,00 annui, per un contratto full time, le azien-

de potranno applicare la seguente contribuzione ridotta, per un periodo massimo di tre anni:

- Fondo Mario Negri: contributo ordinario a carico dell’azienda di importo pari ad euro 300,00 annui, nessun contributo straor-

dinario a carico del datore di lavoro, nessun contributo a carico del dirigente. Il dirigente ha facoltà di conferire il Tfr al

Fondo.

- Associazione Pastore: per l’intero periodo sono sospesi i versamenti dei contributi di cui all’art. 26.

In caso di superamento del trattamento retributivo complessivo annuale (ossia dei 65.000 euro), il datore, previa comu-

nicazione obbligatoria al Fondo, potrà applicare al dirigente per un periodo massimo di un anno il trattamento di welfare previ-

sto per la prima tipologia (ex Dpn) qualora sussistano i requisiti anagrafici previsti, ovvero applicare l’ordinaria contribuzione.

Al termine del triennio, in presenza dei requisiti anagrafici previsti per le agevolazioni della prima tipologia (ex Dpn), il

datore di lavoro potrà applicare al dirigente, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo di welfare previsto in quei

casi per la durata corrispondente.

Si tratta, quindi, di un’agevolazione significativa che prevede un pacchetto di welfare complessivo del valore di circa

euro 5.000,00.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

Per quanto riguarda il Fondo Mario Negri, fermo restando l’importo del massimale contributivo di € 59.224,54, è stata

modificata la contribuzione a carico del datore di lavoro, nella seguente misura:

- contributo ordinario: a partire dal 1° gennaio 2016 passerà all’11,88%, dal 1° gennaio 2017 al 12,11% e, dal 1° gen-

naio 2018 al 12,35%;

- contributo integrativo: a partire dal 1° gennaio 2015 passerà all’1,99%, dal 1° gennaio 2016 al 2,03%, dal 1° gennaio

2017, al 2,07% e dal 1° gennaio 2018 al 2,11%.

- per quanto riguarda i dirigenti assunti o nominati con contribuzione agevolata (ex Dpn) il contributo a carico del dato-

re di lavoro è stato adeguato a decorrere dall’anno 2016 al 3,97%, dall’anno 2017 al 4,05% e dall’anno 2018 al 4,13%, mentre

il contributo integrativo viene adeguato nella stessa misura del dirigente in servizio.

In coerenza con il piano di riordino del Fasdac, definito in occasione del rinnovo del 27 settembre 2011, si prevede un

incremento del 2% sulla quota di solidarietà a carico dell’azienda a favore dei dirigenti pensionati per gli anni 2016 e 2018.

Pertanto, il contributo di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 27 è fissato nella misura del 2,51% dal 1° gennaio 2016 e nella

misura del 2,56% dal 1° gennaio 2018.

Il medesimo incremento del 2%, alle medesime scadenze, sarà applicato, come specificato nel comma 10 dell’art. 27

alla quota specificamente determinata, a carico dei pensionati diretti.

Pertanto, la contribuzione annua a carico dei dirigenti pensionati è incrementata a 2.032,00 euro a decorrere dal 1°

gennaio 2016 ed a 2.054,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Infine, contestualmente all’accordo di rinnovo è stato sottoscritto tra le parti un accordo sulla

governance

dei fondi di

welfare contrattuale, che si allega, deputato a definire nuove regole e criteri per l’efficientamento dei fondi stessi.