Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 113 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 113 Next Page
Page Background

ot tobre 2016

13

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

3. La parte interessata alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’orga-

nizzazione sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia conferito mandato.

4. L’Associazione imprenditoriale ovvero l’Organizzazione sindacale dei dirigenti che rappresenta la parte interessata

deve a sua volta denunciare la controversia alla commissione paritetica territoriale di conciliazione per mezzo di lettera racco-

mandata ar, trasmissione a mezzo fax o consegna a mano in duplice copia o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevi-

mento.

5. Ricevuta la comunicazione la commissione paritetica territoriale di conciliazione provvederà entro 20 giorni alla con-

vocazione delle parti fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione deve

essere espletato entro il termine di 60 giorni.

6. Il termine di giorni 60 di cui al comma precedente decorre dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell’asso-

ciazione imprenditoriale o dell’organizzazione sindacale a cui il lavoratore conferisce mandato.

7. La commissione paritetica territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 412-ter cpc come modifi-

cato dalla legge n. 183/2010.

8. Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo viene depositato a cura della commissione di conciliazio-

ne presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio e a tal fine deve contenere:

a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;

b) la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione territoriale del lavoro;

c) la presenza delle parti personalmente o correttamente rappresentate.

9. Qualora le parti abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso

spontanea comparizione, che la commissione, ai sensi dell’art. 412ter cpc, certifichi la conciliazione con le rinunzie e le transa-

zioni di cui all’art. 2113 codice civile, a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti medesime.

10. La commissione di conciliazione di cui al presente articolo costituisce altresì sede di convalida delle dimissioni e

delle risoluzioni consensuali, in adempimento alle previsioni di legge. dalla previsione di cui all'art. 4, comma 17, Legge

92/102.

11. Le decisioni assunte dalla commissione paritetica territoriale di conciliazione non costituiscono interpretazione

autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla commissione paritetica nazionale di cui all’art. 46.

Articolo 34

Collegio arbitrale

1. Ai sensi della legge 24 novembre 2010, n. 183 è istituito, a cura delle associazioni territoriali competenti aderenti alle

organizzazioni stipulanti, un collegio arbitrale che opererà ai sensi dell’art. 412 ter cpc e che dovrà pronunciarsi sui ricorsi pre-

visti dal presente contratto.

2. Il collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna delle due organizza-

zioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di presidente, viene scelto di comune accordo, sempre dalle due

organizzazioni territoriali.

3. In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi

compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato,

su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal presidente del tribunale competente per territorio.

4. Alla designazione del supplente del presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.

5. Il collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile.

6. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.

7. Le funzioni di segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura di una delle organizzazioni territoriali com-

petenti.

8. Ciascuna delle parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui all’art. 32 del presente contratto non riesca, può

promuovere il deferimento della controversia al collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma

restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L 11/8/73 n. 533.