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ot tobre 2016

10. In caso di interruzione delle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico del datore

di lavoro.

11. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia regolarmente comunicata al datore di

lavoro.

12. Sono fatte salve eventuali condizioni aziendali di miglior favore.

Articolo 18

Malattia e infortunio

1. In caso di malattia o di infortunio non dipendente da cause di servizio, il datore di lavoro conserverà al dirigente non

in prova il posto per un periodo massimo di 240 giorni in un anno solare

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dodici mesi, durante i quali gli corrisponderà l’intera

retribuzione.

2. Alla scadenza del termine suddetto, perdurando lo stato di malattia, documentato da regolari certificati medici, è in

facoltà del dirigente di richiedere l’aspettativa di cui all’articolo 15 del presente contratto ovvero, sussistendo i requisiti, quella

prevista nel successivo art. 18 bis.

3. Alla scadenza del termine indicato al comma 1 o del periodo di aspettativa eventualmente richiesto dal dirigente ai

sensi del comma 2, ove per il perdurare dello stato di malattia, il rapporto di lavoro venga risolto da una delle due parti, sarà

dovuto al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al successivo art. 39,

comma 5.

4. Nel caso di interruzione del servizio per invalidità temporanea causata da infortunio avvenuto per causa di servizio,

il datore di lavoro conserverà al dirigente il posto e gli corrisponderà l’intera retribuzione fino ad accertata guarigione o fino a

quando sia accertata una invalidità permanente totale o parziale.

5. Nel caso in cui il dirigente sia obbligatoriamente assicurato all’Inail (ai sensi del Tu 1124/1965 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni) il datore di lavoro è tenuto ad una integrazione dell’indennità corrisposta dall’Inail fino a raggiungere il

100% (cento per cento) della retribuzione giornaliera netta cui il dirigente avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento

del rapporto.

6. In ogni caso il periodo di corresponsione della retribuzione non potrà superare i trenta mesi dal giorno in cui si è

verificato l’infortunio.

7. Il datore di lavoro deve stipulare, a proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli infortuni sia

professionali che extra-professionali, che assicuri:

a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di invalidità permanente causata da infortunio che non consenta

la prosecuzione del lavoro, una somma pari a sei annualità della retribuzione di fatto;

b) in caso di invalidità permanente parziale, causata da infortunio, una somma che, riferita all’importo del capitale assicurato

di cui al punto a), sia proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al Tu approvato con Dpr

30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi

diritto, pari a cinque annualità della retribuzione di fatto.

Articolo 18 bis

Prolungamento della conservazione del posto di lavoro per malattia

Nei confronti dei dirigenti ammalati la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 240 dall’art. 18 del

presente contratto, sarà prolungata in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente

documentata da specialisti del Servizio sanitario nazionale, a richiesta del dirigente, per un ulteriore periodo non superiore a

complessivi 180 giorni e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.

Durante il periodo di cui al comma precedente al dirigente verrà corrisposta l’intera retribuzione ed in caso di risoluzio-

ne del rapporto alla scadenza del termine allo stesso sarà dovuta, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sosti-

tutiva del preavviso di cui al successivo art. 39, comma 5.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

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Per anno solare si intende il periodo a ritroso di 365 giorni rispetto all'ultimo evento morboso