Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 113 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 113 Next Page
Page Background

ot tobre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

14

Leggi decreti circolari

Il Collegio sarà investito della vertenza su istanza della competente organizzazione territoriale aderente a

Manageritalia, ovvero dell’associazione datoriale territorialmente competente. L’organizzazione inoltrerà al collegio, a mezzo

raccomandata ar, il ricorso, sottoscritto dalla parte, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso.

9. Copia dell’istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata ar, essere trasmessi contemporaneamen-

te, a cura della organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente organizzazione territoriale imprenditoriale e

alla parte convenuta.

10. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la parte convenuta è tenuta a manifestare per iscritto al collegio la

propria adesione ovvero è tenuta a manifestare l’eventuale volontà di rinunciare alla procedura arbitrale.

11. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento all’ultima sede di lavoro del

dirigente.

12. Il Collegio deve riunirsi entro trenta giorni dall’avvenuto ricevimento dell’istanza di cui al comma 9.

13. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, potrà effettuare il tentativo di conciliazione.

In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni

sarà redatto verbale. Il collegio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine

dell’istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali.

Dell’istruttoria sarà redatto processo verbale.

14. Ove non si raggiunga la conciliazione, il collegio, tenendo conto dell’eventuale assenza immotivata di una delle

parti nonché, in caso di licenziamento, anche dell’eventuale carenza di motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro

sessanta giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del

presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento

della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica l1art. 429, 3° comma, del Codice di procedura civile.

15. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello di cui al terzo comma

dell’art. 39 ed al terzo comma dell’articolo 38.

16. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del

dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità

supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto.

17. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il collegio stabilirà l’inden-

nità supplementare nella seguente misura graduabile per classi di anzianità aziendale:

- un minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti ai dirigente in base all'art. 39

- un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso

- fino a 4 anni

da 4 a 8 mensilità

- oltre 4 a fino 6 anni

da 6 a 12 mensilità

- oltre 6 e fino a 10 anni

da 8 a 14 mensilità

- oltre 10 e fino a 15 anni

da 10 a 16 mensilità

- oltre i 15 anni

da 12 a 18 mensilità

18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio, prestato in azienda nella qualifica, superiore

a dieci dodici anni, l’indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all’età del dirigente licenziato, nelle

seguenti misure: calcolate con i criteri di cui al comma precedente:

- 9 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti;

- 8 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti;

- 7 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti;

- 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;

- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;

- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti;

- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti;

- 4 6 mensilità per coloro che hanno un’età anagrafica superiore a 61 anni compiuti e inferiore all’età prevista dalla vigente

normativa per il pensionamento di vecchiaia.