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ot tobre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

• per le aziende che assumano il dirigente di età non inferiore a 48 50 anni compiuti si applica, per un anno, il trattamento

agevolativo previsto per il Dpn, di cui dall’art. 28, comma 1, del Ccnl;

• il minimo contrattuale previsto dal presente articolo dovrà essere accompagnato da una retribuzione variabile da concordar-

si tra le parti all'atto dell'assunzione e calcolata in misura non inferiore al 50% del minimo contrattuale di volta in volta appli-

cato nel triennio.

2. Al termine del triennio considerato, le parti potranno contrattare nuovamente la percentuale di retribuzione variabile

applicata, fermo restanto il minimo contrattuale di cui all'art. 5 del presente Ccnl e future modificazioni.

3. Eventuali Gli accordi sulla retribuzione variabile nei confronti dei soggetti di cui al presente articolo sottoscritti ai

sensi del presente articolo possono usufruire delle agevolazioni di legge in materia di decontribuzione e defiscalizzazione.

4. Il mancato deposito presso le commissioni paritetiche di cui all’art. 33 rende inapplicabili le disposizioni previste nel

presente articolo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono, altresì, applicabili nei casi di licenziamento e successiva riassun-

zione del dirigente nell’ambito della stessa impresa o da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al

momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovve-

ro risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo, salvo il caso in cui siano decorsi almeno sei mesi dalla ces-

sazione della precedente attività lavorativa.

Dichiarazione a verbale

Le parti, al fine di sostenere la rioccupazione dei dirigenti di cui all’articolo precedente e comunque, privi di occupazio-

ne, concordano di associare alle misure di carattere retributivo ivi previste iniziative congiunte volte a favorire l’incontro tra

domanda ed offerta di lavoro, nonché percorsi formativi di riqualificazione professionale.

Articolo 30

Dirigente temporaneo

1. I contratti per figure di dirigente temporaneo o temporary manager, operanti anche all’interno di reti di imprese, pos-

sono essere instaurati anche nell’ambito delle previsioni di legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per i diri-

genti e secondo le previsioni del presente Ccnl.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le aziende possono optare per l’applicazione del trattamento agevolativo

previsto per il Dpn, di cui dall’art. 28, commi da 1 a 3, del Ccnl, anche non in presenza dei requisiti di età ivi previsti e per un

periodo corrispondente al 50% della durata del contratto, fino ad un massimo di un anno, purché il contratto abbia una durata

minima di un anno. Il predetto trattamento agevolativo previsto dall’art. 28, comma 1, del presente Ccnl non potrà in ogni caso

avere una durata superiore a due anni. da un mimimo di un anno ad un massimo di due anni.

3. Qualora il dirigente possieda i requisiti di ci al 4° comma dell'art. 28 del presente ccnl, l'azienda potrà applicare il

trattamento previsto ai commi 5, 6, e 7 del suddetto art. 28 per un periodo corrispondente al 50% della durata del contratto e

comunque da un minimo di un anno ad un massimo di due anni.

Articolo 32

Controversie individuali di lavoro

La commissione paritetica territoriale di conciliazione

1. Fatti salvi gli accordi territoriali già in atto, possono essere istituite commissioni paritetiche territoriali di conciliazione

delle controversie individuali di lavoro di cui all’art. 412 ter del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 24

novembre 2010, n. 183.

2. La commissione paritetica territoriale di conciliazione, che può avere sede anche a livello regionale, è composta:

a) per i datori di lavoro, da un rappresentante dell’associazione o unione competente per territorio;

b) per i dirigenti, da un rappresentante dell’organizzazione territoriale competente di Manageritalia.