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ot tobre 2016

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

Articolo 25

Previdenza complementare

1. A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un trattamento di previ-

denza complementare, integrativo dell’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti dell’Inps e/o di fondi obbliga-

tori sostitutivi, gestito dal fondo Mario Negri.

2. Il fondo "Mario Negri" rappresenta la forma pensionistica complementare applicabile ai dirigenti del settore terziario,

distribuzione e servizi o, comunque, dipendenti da aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente contratto.

L’iscrizione al fondo è dovuta per tutti i dirigenti cui si applichi il presente Ccnl e, comunque, i dirigenti di aziende comprese

nella sfera di applicazione del presente contratto, per tutta la durata del rapporto di lavoro con detta qualifica.

3. Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti che intendano prose-

guire volontariamente l’iscrizione in caso di mutamento, sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il contributo dovuto per ogni dirigente iscritto al fondo è composto da un contributo

ordinario ed un contributo integrativo.

5. Il contributo ordinario è dato dalla somma del contributo a carico del datore di lavoro e del contributo a carico del

dirigente pari rispettivamente al 10,14% e 1% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Il contributo a carico

del datore di lavoro è fissato al 10,60% a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’11,15% a decorrere dal 1° gennaio 2008,

all’11,35% a decorrere dal 1° gennaio 2009, dell’11,65% a decorrere dal 1° gennaio 2010, dell’11,88% a decorrere dal 1° gen-

naio 2016, del 12,11% a decorrere dal 1° gennaio 2017 e del 12,35% a decorrere dal 1° gennaio 2018.

6. Il contributo integrativo, comprensivo della quota di cui all’accordo specifico a titolo di contributo sindacale, a carico

del datore di lavoro, è pari all’l,48% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8 e confluisce nel conto generale.

Ferma restando la retribuzione convenzionale, il contributo integrativo è pari

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all’1,84% a decorrere dal 1° gennaio 2011,

all’1,87% a decorrere dal 1° gennaio 2012, all’1,91% a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’1,95% a decorrere dal 1° gennaio

2014, all’1,99% a decorrere dal 1° gennaio 2015, al 2,03% a decorrere dal 1 gennaio 2016, al 2,07% a decorrere dal 1° gen-

naio 2017 e al 2,11% a decorrere dal 1° gennaio 2018.

7. Fermo restando il contributo ordinario a carico del dirigente indicato al comma 5, il contributo ordinario a carico del

datore di lavoro per i dirigenti di prima nomina come definiti al successivo articolo 28, commi da 1 a 3, a decorrere dall’anno

2004, è pari al 2,84% della retribuzione convenzionale annua di cui al comma 8. Ferma restando la retribuzione convenziona-

le, il suddetto contributo a decorrere dall’anno 2007 è pari al 3,00%, a decorrere dall’anno 2008 è pari al 3,30%, a decorrere

dall’anno 2009 è pari al 3,60%, a decorrere dall’anno 2010 è pari al 3,90%, a decorrere dall’anno 2016 è pari al 3,97%, a

decorrere dall’anno 2017 è pari al 4,05%, a decorrere dall’anno 2018 è pari al 4,13%. Il contributo integrativo a carico del

datore di lavoro viene confermato nelle medesime misure indicate al comma 6.

8. I contributi di cui ai precedenti commi sono riferiti ad una retribuzione convenzionale annua di euro 59.224,54.

9. Il fondo Mario Negri, ai fini di previdenza complementare, accoglie separatamente il trattamento di fine rapporto

comunque conferito.

10. Accordi aziendali stipulati, a decorrere dal 1° luglio 2004, tra dirigenti e datori di lavoro, potranno destinare alla pre-

videnza integrativa contributi addizionali alla contribuzione integrativa ed ordinaria, sulla base di criteri stabiliti dal consiglio di

amministrazione del fondo "Mario Negri".

11. La contribuzione al fondo, calcolata sulla base delle indicazioni fornite nei commi precedenti e del Tfr conferito,

viene versata con cadenza trimestrale per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso

sostituito da indennità.

12. Il fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e spedizioni e trasporto "Mario Negri" è disciplinato da

un apposito statuto e regolamento concordato tra le parti che hanno stipulato il presente accordo.

13. La gestione del fondo è affidata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali stipulanti che la eserciteranno con-

giuntamente in seno agli organi di amministrazione del fondo stesso.

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all’1,50% a decorrere dal 1° gennaio 2004, all’1,52% a decorrere dal 1° gennaio 2005, all’1,54% a decorrere dal 1° gennaio 2006, all’1,74% a decorrere

dal 1° gennaio 2007, all’1,76% a decorrere dal 1° gennaio 2008, all’1,78% a decorrere dal 1° gennaio 2009 e all’1,80% a decorrere dal 1° gennaio 2010.