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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

ot tobre 2016

Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensio-

nistico nell’Ago o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo

Inps.

L’onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente.

19. L’indennità supplementare di cui ai commi 16, 17 e 18 del presente articolo ha natura risarcitoria, non è assogget-

tabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sull’ultima retribuzione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi

fissi retribuzione lorda (ivi compresa la retribuzione in natura fiscalmente imponibile), sull’eventuale quota variabile (come

media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato) e sui corrispondenti ratei delle mensilità supplementari e gli

effetti sul trattamento di fine rapporto, con l’esclusione e variabili che la compongono, compresi i ratei delle mensilità supple-

mentari e delle ferie e dei permessi per ex festività.

20. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti il Collegio stesso.

21. Le parti si danno atto che:

a) il Collegio Arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell’art. 412 ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si

applica quanto previsto dall’art. 412, commi ter e quater del codice di procedura civile;·

b) nel caso in cui l’eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente articolo abbia esito positivo, l’ac-

cordo intervenuto non è impugnabile ai sensi dell’art. 2113, comma 4 del Codice civile come modificato dall’art. 31, comma

7, della legge n. 183/2010.

Chiarimento a verbale

Ai fini del calcolo dell’indennità supplementare di cui ai commi 16, 17 e 18 del presente articolo, nel confermare il

richiamo all’art. 39, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma settimo dell’art. 39 citato risulta incompatibile con la

natura giuridica dell’indennità supplementare stessa e, pertanto, non si applica.

Nota a verbale

Le parti concordano che le nuove previsioni contenute nei commi 17, 18 e 19 del presente articolo decorrono per i

licenziamenti comminati dal 1° settembre 2016.

Articolo 39

Licenziamento

1. Nel caso di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto ad indicarne contestualmente la motivazione.

2. Ferma restando la possibilità di ricorrere alla commissione paritetica territoriale di conciliazione di cui all’art. 32, il

dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dal datore di lavoro ovvero nel caso in cui essa non sia stata for-

nita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al collegio arbitrale di cui all’art. 34. Il collegio arbitrale è

competente in ogni caso di licenziamento.

3. Il ricorso dovrà essere inoltrato alla competente organizzazione territoriale di Manageritalia a mezzo raccomandata,

che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal deposito del verbale di mancata conciliazione di cui all’art. 32.

In ogni caso, il ricorso dovrà essere inoltrato entro 6 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di licenziamento da

parte del dirigente.

4. Le disposizioni dei tre commi precedenti non si applicano in caso di risoluzione del contratto di lavoro nei confronti

del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia.

5. Salva l’ipotesi di licenziamento per giusta causa, in caso di recesso, comunicato a far data dal 1° settembre 2016,

da parte del datore di lavoro dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, è dovuto al dirigente

un preavviso, in relazione all’anzianità di servizio globalmente prestato nell’azienda, in qualsiasi qualifica, pari a:

- 6 mesi: fino a quattro anni di servizio;

- 8 mesi: da quattro fino a dieci otto anni di servizio;

- 10 mesi: da dieci otto a dodici fino a quindici anni di servizio;

- 12 mesi: oltre i quindici anni di servizio;