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ot tobre 2016

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

ACCORDO di rinnovo del Ccnl dirigenti terziario del 21 luglio 2016.

L’anno 2016, il giorno 21 del mese di luglio in Roma tra la Confederazione generale italiana del commercio, del turi-

smo, dei servizi, delle professioni e delle Pmi - Confcommercio-Imprese per l’Italia e Manageritalia - Federazione nazionale

dei dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato - si è stipulata la seguente ipo-

tesi di Accordo di rinnovo del Ccnl 31 luglio 2013 e successive modifiche, per i dirigenti di aziende del terziario, della distribu-

zione e dei servizi, che avrà piena vigenza a seguito dell’approvazione da parte degli organismi direttivi delle parti contraenti.

Le parti condividono il principio dell’unicità del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti, sulla base del quale il

contratto viene applicato nella sua interezza.

Articolo 6

Aumento retributivo

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)

1. Fermo restando il minimo base di cui al precedente art. 5, comma 1, ai dirigenti compresi nella sfera di applicazione

del presente contratto compete, sulla retribuzione di fatto, un aumento pari a euro 80,00 mensili lordi dal 1° gennaio 2017, un

aumento pari a euro 100,00 mensili lordi dal 1° gennaio 2018 e un aumento pari a euro 170,00 mensili lordi dal 1° dicembre

2018.

2. Per i dirigenti assunti o nominati successivamente al ....... e nel corso degli anni di vigenza del presente contratto, è

previsto l'aumento retributivo con decorrenza nell'anno successivo a quello di nomina o assunzione.

3. Tali aumenti potranno essere assorbiti, fino a concorrenza, da ogni aumento concesso a qualsiasi titolo dal datore di

lavoro con clausola di espressa assorbibilità. da somme concesse dalle aziende in acconto o anticipazione su futuri aumenti

economici.

Articolo 13

Ferie

1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie di trenta giorni da fruire in una o più soluzioni,

fermo restando che la settimana lavorativa è comunque di sei giorni lavorativi agli effetti del computo delle ferie.

2. Dal computo del periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali ed infrasettimanali cadenti nel

periodo stesso.

3. Le frazioni di anno saranno computate in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio maturati nel

corso dell’anno, considerando pari ad un mese le frazioni pari o superiori a quindici giorni.

4. Durante il periodo di ferie decorre la retribuzione di fatto.

5. Per coloro che sono retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o altri elementi variabili, la retribuzione sarà computa-

ta, per la parte variabile, sulla media degli emolumenti corrisposti nei dodici mesi precedenti o comunque nel minor periodo di

servizio.

6. Le ferie sono irrinunciabili e, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro, non possono essere sostituite dalla

relativa indennità per ferie non godute, se non per la frazione eccedente il periodo minimo di quattro settimane di cui all’art. 10

del decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. L’indennità per le ferie non godute

deve essere erogata entro il mese di luglio immediatamente successivo all’anno di maturazione.

7. Ai fini della determinazione dell’indennità sostitutiva delle ferie, la quota giornaliera di retribuzione si calcola dividen-

do per ventisei la retribuzione mensile di fatto.

8. La cessazione del rapporto per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

9. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio possono essere concesse ferie solo se richieste per iscritto dal

dirigente.

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1

)

Crf. allegato E al CCNL 31 luglio 2013 per importo Una Tantum mese di ottobre 2011 ed allegato C per riepilogo importi relativi agli aumenti retributivi