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ot tobre 2016

fino a 4 anni

da 4 a 8 mensilità

oltre 4 e fino a 6 anni

da 6 a 12 mensilità

oltre 6 e fino a 10 anni

da 8 a 14 mensilità

oltre 10 e fino a 15 anni

da 10 a 16 mensilità

oltre i 15 anni

da 12 a 18 mensilità

Cambiano anche i parametri dell’indennità risarcitoria supplementare in base all’età, che spetterà ora solo al dirigente

che abbia un’anzianità di servizio, prestato in azienda nella qualifica, superiore a dodici anni (in luogo dei precedenti dieci

anni) e secondo le seguenti misure:

- 4 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 50 e i 55 anni compiuti;

- 5 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica compresa tra i 56 e i 61 anni compiuti;

- 6 mensilità per coloro che hanno un età anagrafica superiore a 61 anni compiuti ed inferiore all’età prevista dalla vigente

normativa per il pensionamento di vecchiaia.

Da ultimo, si è intervenuto anche sui criteri di calcolo dell’indennità, escludendo le ferie ed i permessi per ex festività

dalla base di calcolo e precisando che ai fini della sua determinazione dovrà prendersi come base l’ultima retribuzione lorda,

nonché l’eventuale quota variabile (come media degli ultimi tre anni o del minor tempo di servizio prestato) ed i corrispondenti

ratei delle mensilità supplementari e gli effetti sul trattamento di fine rapporto.

È stato, inoltre, rideterminato il preavviso dovuto al dirigente non in prova, escluso il caso di licenziamento per giusta

causa, nelle seguenti misure:

6 mesi

fino a quattro anni di servizio

8 mesi

da quattro fino a dieci anni di servizio

10 mesi

da dieci fino a quindici anni di servizio

12 mesi

oltre i quindici anni di servizio

Le suddette previsioni relative ad indennità e preavviso si applicano per i licenziamenti comminati a far data dal 1° set-

tembre 2016.

Politiche attive

Viene introdotto un nuovo strumento in sostituzione della preesistente previsione di outplacement. In caso di licenzia-

mento, per motivo diverso dalla giusta causa, o in caso di risoluzione consensuale viene riconosciuto un voucher del valore di

5.000 euro netti, non monetizzabile e su richiesta del dirigente, da utilizzare entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto di

lavoro, per compartecipare alle spese di outplacement finalizzato alla ricollocazione del dirigente.

In quest’ottica è stato previsto in capo al Cfmt la possibilità di definire convenzioni con aziende di outplacement per

favore l’utilizzo da parte di imprese e dirigenti del voucher per la ricollocazione.

Agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti

Le parti hanno rivisto il sistema delle agevolazioni contributive per nuove assunzioni o nomine di dirigenti, anche intro-

ducendo rilevanti novità.

In particolare, la prima tipologia (che non si chiama più Dpn) contiene ed amplia le precedenti agevolazioni per il diri-

gente di prima nomina o assunzione. Viene, infatti, eliminato il requisito del tempo di permanenza nella qualifica di quadro e si

definiscono diversi tempi di permanenza nella categoria agevolata, secondo la seguente tabella:

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Sindacale / Sicurezza sul lavoro