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Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

ot tobre 2016

6. Con effetto per i licenziamenti comminati a decorrere dal 1° ottobre 2011, in caso di licenziamento di dirigente che

sia in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, le mensilità di preavviso di cui al comma 5

saranno sostituite da un preavviso unico pari a trenta giorni, integrato dalle mensilità eventualmente necessarie per consegui-

re l’effettivo accesso al trattamento pensionistico.

7. Durante il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, valgono tutte le disposizioni economiche

e normative e le norme previdenziali e assistenziali previste dalle leggi e contratti in vigore e loro eventuali variazioni.

8. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla relativa indennità, avrà decorrenza dal primo giorno del mese suc-

cessivo alla data del ricevimento della comunicazione del licenziamento e pertanto l’azienda è tenuta a retribuire per intero

anche il mese in cui è stata ricevuta la comunicazione di licenziamento.

9. Nel caso di assenze del dirigente che si verifichino per le cause previste dall’art. 18, durante il periodo di preavviso,

questo rimane sospeso per tutta la durata delle assenze stesse, fermi restando i limiti temporali previsti dallo stesso art. 18.

10. Non potrà farsi obbligo al dirigente uscente di prestare servizio alle dipendenze di altro, di pari grado, che dovrà

sostituirlo.

11. Ove il dirigente rinunci, in tutto o in parte, ad effettuare in servizio il periodo di preavviso, non avrà diritto all’indenni-

tà sostitutiva per la parte di preavviso non prestato e nessun indennizzo sarà da lui dovuto al datore di lavoro.

12. Il datore di lavoro potrà esonerare, totalmente o parzialmente, il dirigente dal prestare servizio durante il periodo di

preavviso, erogando all’interessato la corrispondente indennità sostitutiva. Tale indennità sostitutiva va computata sulla retribu-

zione di fatto, comprensiva di tutti gli elementi fissi e della media degli ultimi tre anni (o del minor tempo di servizio prestato)

per gli eventuali elementi variabili.

13. Essa va assoggettata alla normale contribuzione e, per l’intero periodo cui si riferisce, comporta, in forza del dispo-

sto del settimo comma del presente articolo, la maturazione del trattamento di fine rapporto e delle ferie nonché, in base

all’art. 2121 cc, la maturazione dei ratei delle mensilità supplementari.

Articolo 40

Outplacement

1. Le Parti concordano che, in caso di licenziamento, diverso da giusta causa, o di risoluzione consensuale nelle sedi

conciliative, su formale richiesta del dirigente, l’azienda definirà l’attivazione di una procedura di outplacement, sempreché lo

stesso non abbia attivato un contenzioso giudiziale o arbitrale avverso il recesso intimato.

2. L’azienda si farà carico fino al 50% dell'importo da versare liquiderà alla società di outplacement, individuata d’intesa

con il dirigente interessato, deducendo la relativa differenza dalle competenze di fine rapporto del dirigente un voucher per

compartecipare alle spese, di importo pari ad euro 5.000,00 netti, non monetizzabile, da utilizzare entro 12 mesi dall’interruzio-

ne del rapporto di lavoro. Sono fatte salve condizioni di miglior favore concordate individualmente.

Articolo __

Produttività e benessere

1. Le Parti, nell’ambito delle politiche e dei principi attinenti la responsabilità sociale di impresa e in conformità agli

impegni e ai contenuti della nota di intenti, riportata in allegato I al Testo unico 31 luglio 2013, si impegnano a promuovere e a

sostenere le azioni volte a favorire le buone pratiche di age management e di welfare aziendale.

2. In quest’ottica le Parti convengono sull’opportunità di prevenire forme di obsolescenza professionale e a creare con-

dizioni di integrazione e complementarietà professionale tra lavoratori maturi e giovani.

Articolo 47

Decorrenza e durata

1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 2015, fatte salve eventuali diverse decorrenze previste da singole

norme e ha scadenza al 31 dicembre 2018.