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Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

ot tobre 2016

• Le parti valuteranno congiuntamente, durante la vigenza contrattuale, le opportunità di innovazione che dovessero presen-

tarsi, anche a seguito di possibili evoluzioni giuridico normative.

Tutto ciò premesso le parti convengono

• di impegnarsi, nelle more delle definizioni degli adeguamenti statutari, al rispetto dei contenuti del presente accordo;

• che i principi sopra condivisi vengano recepiti negli statuti e nei regolamenti degli fondi ed enti;

• per l’Associazione Antonio Pastore di addivenire, in uno specifico ulteriore accordo, a una declinazione articolata della pari-

teticità entro giugno 2017;

• per la definizione dello specifico accordo sull’Associazione Pastore, Confcommercio e Manageritalia avvieranno un percor-

so congiunto sulle modalità da adottare.

RAPPORTI DI LAVORO

Le istruzioni Inps sull’incentivo alle assunzioni dei disabili

previste dal Dlgs 151/2015

L’Inps, con circolare n. 99 del 13 giugno 2016, ha emanato le indicazioni operative che consentono la fruizione del

nuovo incentivo per l’assunzione di lavoratori con disabilità previsto, a partire dal 1° gennaio 2016, dal Dlgs n. 151/2015,

che ha apportato significative modifiche alla disciplina di cui alla legge n. 68/99.

In particolare le nuove disposizioni, al fine di favorire un maggiore inserimento delle persone con disabilità nel

mondo del lavoro, prevedono un’agevolazione di tipo economico a favore dei datori di lavoro che assumono, che varia a

seconda della riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto e della tipologia di contratto applicato. La gestione

dell’incentivo è affidata all’Inps.

Datori di lavoro beneficiari

Sono ammessi al beneficio tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, soggetti o meno all’obbligo di assunzio-

ne di cui alla legge n. 68/1999.

Lavoratori per cui spetta l’incentivo

1. Lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza

categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

2. lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% ed il 79% o minorazioni ascritte dalla quar-

ta alla sesta categoria di cui citate tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

3. lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

L’incentivo non è fruibile per altre categorie protette di lavoratori che, seppure aventi diritto al collocamento obbliga-

torio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.