lugl io/agosto 2017
Riduzione del periodo di malattia riportato nel certificato medico
L’Inps, con circolare n. 79 del 28 aprile 2017, ribadisce che nel caso di guarigione anticipata, con conseguente ridu-
zione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia del lavora-
tore, lo stesso è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di
incapacità temporanea al lavoro.
Infatti, la rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento
obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa,
sia nei confronti dell’Inps.
Conseguentemente, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non può consenti-
re al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa.
Pertanto, il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavo-
ro, rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un
certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata
CIRCOLARE Inps n. 79 del 2 maggio 2017.
Riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la
temporanea incapacità lavorativa per malattia.
1. Premessa
Mediante la trasmissione telematica della certificazione di malattia - le cui specifiche sono state fornite con il discipli-
nare tecnico allegato e parte integrante del decreto del Ministero della Salute del 26 febbraio 2010, di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze e successive modificazioni - l’Istitu-
to può disporre in tempo reale delle informazioni inerenti allo stato di temporanea incapacità al lavoro dei soggetti interes-
sati.
Ciò costituisce, con tutta evidenza, un notevole vantaggio, in termini di celerità e certezza dei flussi certificativi, sia
per l’Istituto medesimo, ai fini delle successive attività per il riconoscimento della prestazione previdenziale, ove spettante,
sia per i datori di lavoro che mediante i servizi messi a disposizione dall’Inps possono visualizzare tempestivamente gli
attestati di malattia dei propri lavoratori dipendenti.
Il suddetto flusso telematico risulta essere attualmente operativo su tutto il territorio nazionale anche se continuano
ad essere segnalate dalle Strutture territoriali Inps non poche situazioni di inadempienza da parte dei medici curanti circa
l’obbligo di invio telematico con rilascio di certificazioni redatte in modalità cartacea e, conseguenti disagi per i lavoratori
coinvolti, per l’Istituto e per le aziende interessate.
Al riguardo, si ribadisce che la citata inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una
violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare – salvo evidentemente i casi di impedimenti
tecnici di trasmissione - per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati
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)
. Pertanto, si invitano
le strutture territoriali Inps che riscontrino situazioni di inadempienza, come sopra evidenziate, a segnalarle alle aziende
sanitarie locali per competenza.
2. Prognosi riportata nel certificato
Tutte le informazioni contenute nel certificato telematico, rivestono peculiare e specifica importanza. Fra queste, in
particolare, la data di fine prognosi – in assenza di ulteriore certificazione – costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazio-
ne della prestazione economica di malattia, assumendo un significato di rilievo da un punto di vista amministrativo-previ-
denziale.
È evidente, tuttavia, che sul piano medico legale, tale data rappresenta un elemento “previsionale” sul decorso clini-
co e sull’esito dello stato patologico riportato in diagnosi, formulato da parte del medico certificatore sulla base di un giudi-
zio tecnico.
Appare, conseguentemente, suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione, in
base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia.
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