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lugl io/agosto 2017

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

CIRCOLARE Inps n. 84 del 5 maggio 2017.

Regolamentazioni delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e

disciplina delle convivenze ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 - Effetti su prestazioni a sostegno del reddito

erogate dall’Inps. Nucleo di riferimento per unioni civili. Assegno per il nucleo familiare e assegni familiari. Assegno

per congedo matrimoniale.

Premessa

La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso (art. 1, commi 1-35) e le

convivenze di fatto (art. 1, commi 36-65) prevedendo, tra l’altro, che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le dispo-

sizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di

legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'u-

nione civile tra persone dello stesso sesso”.

Nell’ambito dell’art. 1 della legge 76/2016 si richiamano, in particolare, i seguenti commi:

- comma 20, primo periodo, che prevede: “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento

degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le

disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi

forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle

parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme

del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio

1983, n. 184. (…)”.

- comma 36: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggio-

renni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di

parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”

- comma 37: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza

si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica (…)”.

- comma 50: “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizio-

ne di un contratto di convivenza.”

- comma 53: “Il contratto di cui al comma 50 reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettua-

te le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:

a) l’indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di

lavoro professionale o casalingo;

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice

civile.”

Come noto, l’assegno per il nucleo familiare (Anf) erogato dall’Inps spetta ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti

iscritti alle casse gestite dall’Inps, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente

(disoccupazione, Cigs, maternità), dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in servi-

zio e in quiescenza e dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali.

L’assegno in parola sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia ed

ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la “maggiorazione degli assegni familiari” prevista dalla pregressa

normativa di cui agli artt. 5 e 6 del Dl 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79,

e compete alle condizioni previste nell’art. 2 del Dl 13 maggio 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio

1988, n. 153.

Gli assegni familiari (Af) di cui al Dpr 30 maggio 1955, n. 797 sono tuttora erogati per il sostegno delle famiglie di colti-

vatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori auto-

nomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) il cui nucleo familiare abbia un reddito complessivo al di

sotto dei limiti stabiliti annualmente dalla legge.

In entrambi i casi il nucleo familiare è composto dal richiedente - lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali - dal

coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente

riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di

legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.