Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 123 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 123 Next Page
Page Background

lugl io/agosto 2017

La sussistenza del diritto e l’importo dell’assegno dipendono dal numero dei componenti, dal reddito e dalla tipologia

del nucleo familiare.

Premesso ciò, alla luce di quanto disposto con la legge n. 76/2016 ed in base alle indicazioni fornite con nota del

25/1/2017, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, interpellato sulla questione al fine di individuare il “nucleo” di riferi-

mento alla luce della citata normativa e garantire le vigenti tutele per il sostegno al reddito familiare, con la presente circolare

si forniscono chiarimenti in merito alle seguenti tematiche:

- individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;

- determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;

- diritto all’assegno per congedo matrimoniale.

1. Nucleo di riferimento per unioni civili

1.1 Nucleo in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale

In questo caso, al pari del diritto riconosciuto nell’ambito del matrimonio per il coniuge non separato legalmente ed

effettivamente - che non sia titolare di posizione tutelata, devono essere riconosciute le prestazioni familiari per la parte dell’u-

nione civile priva di posizione tutelata.

1.2 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedente-

mente all’unione stessa

Nel caso di genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all’unione civile, nulla cambia nel caso in cui uno

dei due genitori abbia la posizione tutelata e l’affido sia condiviso oppure esclusivo. A tali figli, infatti, viene garantito in ogni

caso il trattamento di famiglia su una delle due posizioni dei propri genitori, a nulla rilevando la successiva unione civile con-

tratta da uno di essi.

Ove si tratti di genitori separati o naturali, privi entrambi di una posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei

due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto all’Anf/Af

per i figli dell’altra parte dell’unione civile.

1.3 Nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione

In tale situazione l’assegno potrà essere erogato dall’Istituto allorché il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civi-

le, anche mediante il procedimento descritto dall’art. 252 cc.

2. Effetti dello scioglimento dell’unione civile sulle prestazioni familiari

Il diritto alle prestazioni familiari, in caso di scioglimento dell’unione civile, ai sensi dell’art. 1 commi 21-26 della legge n.

76/2016, sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente pre-

visto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle

due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del Lavoro.

3. Reddito di riferimento in caso di convivenza

Ai fini della misura dell’Anf, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la

sola situazione dei conviventi di fatto, di cui ai commi 36 e 37 dell’art. 1 della legge n. 76/2016, che abbiano stipulato il contrat-

to di convivenza di cui al citato comma 50 dell’art. 1 della legge n. 76/2016, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza

l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.

4. Assegno per congedo matrimoniale

L’assegno per congedo matrimoniale è una prestazione previdenziale prevista per ciascun lavoratore o lavoratrice che

contragga matrimonio civile o concordatario, per un congedo della durata di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla

3

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro