lugl io/agosto 2017
data dell’evento, corrisposta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. La prestazione spetta anche in caso
di unione civile tra persone dello stesso sesso.
5. Disposizioni generali
Il richiedente le prestazioni in oggetto potrà inoltrare domanda all’Inps in via telematica, seguendo le procedure già esi-
stenti per le prestazioni di riferimento.
Si precisa che nella domanda per le suddette prestazioni familiari il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell’art.46 del Dpr 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50
dell’art. 1 della legge 76/2016.
Per quanto riguarda la qualificazione di “unito civilmente” ai sensi del comma 3, art. 1 della legge n. 76/2016, dovrà
farsi riferimento agli atti dell’unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
Trattandosi di dati detenuti da altra pubblica amministrazione, ai fini della concessione del diritto sarà sufficiente la
dichiarazione del richiedente, nella domanda, di essere coniuge/unito civilmente/convivente di fatto ai sensi del comma 50
della legge 76/2016.
Il matrimonio contratto all’estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell’unione civile
regolata dalla legge italiana.
Tali disposizioni hanno effetto, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali e
dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, a decorrere dal 5 giugno 2016.
Telematizzazione del certificato medico di gravidanza
L’art. 21, commi 1-bis e 2-bis, del Dlgs n. 151/2001 (Tu maternità/paternità), ha previsto che il certifico medico di gra-
vidanza e il certificato di interruzione di gravidanza debbano essere inviati all’Inps, esclusivamente per via telematica, diretta-
mente dal medico del Servizio sanitario nazionale.
Al riguardo, l’Inps, con circolare n. 82 del 4 maggio 2017, fornisce indicazioni:
• ai medici certificatori per la trasmissione telematica dei predetti certificati,
• alle lavoratrici e ai datori di lavoro per la consultazione, rispettivamente dei certificati e degli attestati di gravidanza e di
interruzione della gravidanza.
I datori di lavoro, previa autenticazione ed inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo
del certificato fornito dalla stessa, potranno accedere in consultazione agli attestati attraverso un’apposita applicazione espo-
sta sul sito dell’Istituto.
CIRCOLARE Inps n. 82 del 4 maggio 2017.
Telematizzazione del certificato medico di gravidanza - Art. 21 del Tu
maternità/paternità, così modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 (Codice dell’amministrazione digi-
tale).
1. Premessa
L’art. 21 del decreto legislativo n. 151/2001 (Tu maternità/paternità), modificato dal decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179 (Codice dell’amministrazione digitale) demanda all’Inps la definizione delle modalità di trasmissione telematica
del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza, da attuarsi mediante l’utilizzo
dei servizi resi disponibili dall’Istituto stesso.
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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