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lugl io/agosto 2017

4. Provvedimenti sanzionatori

Succede non di rado che a seguito dell’effettuazione di visita medica di controllo domiciliare disposta d’ufficio, l’Isti-

tuto venga a conoscenza del fatto che un lavoratore abbia ripreso l’attività lavorativa prima della data di fine prognosi con-

tenuta nel certificato di malattia, senza aver provveduto a far rettificare la suddetta data, a fronte ovviamente di un datore di

lavoro consenziente.

Il suddetto comportamento da parte del lavoratore e dell’azienda crea evidenti difficoltà all’Inps, evidenziandosi un

disallineamento tra la durata effettiva dell’evento e la certificazione prodotta. Il mancato tempestivo aggiornamento della

prognosi, inoltre, può indurre l’Istituto, in prima battuta, a ritenere che l’evento di malattia sia ancora in corso e, quindi, ad

effettuare conseguentemente valutazioni di competenza non appropriate (inviando, ad esempio, inopportuni controlli domi-

ciliari con derivanti oneri a carico dell’Istituto stesso).

Nei casi di lavoratori aventi diritto al pagamento diretto della prestazione, emerge anche il rischio di erogazione di

prestazioni non dovute, con conseguente necessità, per l’Istituto, di attivarsi per il recupero della quota non dovuta di pre-

stazione.

In considerazione di quanto sino ad ora esposto e tenuto conto della necessità di garantire che i dati forniti all’Isti-

tuto mediante i diversi flussi certificativi (e quindi anche quelli delle certificazioni di malattia) siano tempestivamente

aggiornati e veritieri, nei casi in cui emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la

mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavo-

ratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo, nella misura normativamente stabilita

per tali fattispecie

(

3

)

.

Si precisa al riguardo che la sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività

lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immedia-

tamente precedente) dell’evento certificato.

Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a

visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.

Note

(

1

)

Ai sensi dell’art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 e della circolare del Dipartimento della Funzione pubblica e del

Dipartimento per la Digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, n. 1/2010, l’inosservanza, se reiterata,

comporta per il medico il licenziamento o la decadenza dalla convenzione.

(

2

)

Disciplinare tecnico allegato al decreto interministeriale del 26/02/2010 e successive modificazioni (modalità tecniche per la predisposi-

zione e l’invio telematico della certificazione di malattia), punto 3.3: “Servizio per la rettifica del certificato inviato all’Inps”.

(

3

)

100% dell'indennità per massimo 10 giorni, in caso di 1° assenza; 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di 2°

assenza; 100% dell'indennità dalla data della 3° assenza (circolare n. 166 del 26 luglio 1988).

Rilascio certificazioni di ottemperanza assunzioni disabili

L’articolo 17 della legge n. 68/99 prevede che qualora le imprese partecipino a gare di appalto devono preventiva-

mente dichiarare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Al riguardo, la città metropolitana di Milano informa che, a partire dal 1° giugno 2017, la procedura di verifica e con-

trollo delle predette dichiarazioni, è completamente informatizzata, mediante l’utilizzo del portale Sintesi della città metropoli-

tana di Milano.

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Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro