lugl io/agosto 2017
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
8
Leggi decreti circolari
Nell’ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore – per prassi già consolidata – provvede a farsi
rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione, solo a fronte dei quali è possibile, sul piano previdenziale, il rico-
noscimento, per l’ulteriore periodo di incapacità temporanea al lavoro, della tutela per malattia.
Ugualmente, nel caso di una guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in
corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. Poiché ciò non costituisce a
tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori, si forniscono, di seguito, alcune indicazioni sulla base della nor-
mativa vigente.
3. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro
La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligato-
rio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei
confronti dell’Inps, considerato che, mediante la presentazione del certificato di malattia, viene avviata l’istruttoria per il rico-
noscimento della prestazione previdenziale senza necessità di presentare alcuna specifica domanda (ad eccezione di
quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 12 gennaio 2001 per i lavoratori iscritti alla
Gestione separata di cui di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995). Il certificato, pertanto, per i lavoratori cui è
garantita la tutela in argomento, assume, di fatto, il valore di domanda di prestazione.
Sotto il primo profilo, è da ritenersi che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro
non possa consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti
di lavoro. L’art. 2087 del codice civile, come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a
tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del Dlgs n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della pro-
pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamen-
te il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza
di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente indicata.
Per quanto concerne, invece, l’obbligo del lavoratore nei confronti dell’Inps, si evidenzia che lo stesso è tenuto a
garantire la massima collaborazione e correttezza verso l’Istituto nei confronti del quale, con la presentazione del certificato
di malattia – anche se avvenuta mediante la modalità della trasmissione telematica da parte del proprio medico curante –
ha inteso instaurare uno specifico rapporto di natura previdenziale con conseguente possibile erogazione – in presenza di
tutti i requisiti normativamente previsti – della relativa indennità economica.
Il lavoratore è, quindi, tenuto a comunicare, mediante la rettifica del certificato telematico, il venir meno della condi-
zione morbosa di cui al rischio assicurato, presupposto della richiesta di prestazione economica all’Istituto.
Affinché la rettifica venga considerata tempestiva, non è sufficiente che essa sia effettuata prima del termine della
prognosi originariamente certificata, bensì è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa.
Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.
Anche nel caso in cui il medico si trovi nella condizione di dover utilizzare il servizio alternativo di Contact Center
per la presentazione dei certificati di malattia on line, previsto dal disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in pre-
messa, ciò dovrà esser fatto tempestivamente e prima del rientro anticipato al lavoro del soggetto.
L’obbligatorietà di rettifica del certificato, nei casi di data di fine prognosi anticipata, trova fondamento normativo
anche ai sensi del disciplinare tecnico del decreto ministeriale citato in premessa, che stabilisce, appunto, che nel caso in
cui si manifesti un decorso più favorevole dell’evento di malattia e la data di fine prognosi debba essere ridotta, il medico
curante che ha redatto il certificato apporti una rettifica richiamando il certificato medesimo
(
2
)
.
L’informazione viene in tal modo immediatamente acquisita, mediante flusso telematico, dall’Inps che la utilizza ai
propri fini istituzionali e la mette a disposizione dei datori di lavoro interessati mediante i citati servizi per le aziende.
Nei casi di residuali certificati redatti per causa di forza maggiore in modalità cartacea, il lavoratore dovrà farsi rila-
sciare apposito certificato di fine prognosi che dovrà essere inviato immediatamente all’Inps e al datore di lavoro.