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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L'istante ritiene non imponibile l'indennità chilometrica calcolata sia per il tragitto sede di lavoro-località di missione

ubicata in altro comune, sia quella calcolata per il tragitto abitazione dipendente-località di missione ubicata in altro comune

rispetto alla sede di lavoro, sempreché in quest'ultima ipotesi il tragitto percorso sia inferiore rispetto a quello sede di lavo-

ro-località di missione.

Alle medesime conclusioni l'istante ritiene non possa pervenirsi nell'ipotesi in cui l'indennità chilometrica venga corri-

sposta per il tragitto abitazione dipendente-località di missione e il tragitto percorso risulti maggiore rispetto a quello sede di

lavoro-località di missione. II rimborso delle spese di viaggio per il tragitto abitazione-sede di lavoro, infatti, a parere

dell'istante, costituisce un ammontare fiscalmente rilevante ai sensi dell'art. 51 del Tuir, dal momento che il costo sostenuto

al riguardo risulta già forfettariamente "rimborsato" con il riconoscimento delle detrazioni per lavoro dipendente di cui all'art.

13 del Tuir.

A conforto di tale soluzione interpretativa, l'istante menziona sentenze della Corte di Cassazione (sentenze n. 302

del 1973, n. 466 del 1984 e n. 2618 del 1986) nonché pronunce dell'amministrazione finanziaria (circolare n. 326/E del

1997, risoluzione n. 54/E del 1999 e risoluzione n.191/E del 13/12/2000).

Per completezza, la società istante rappresenta anche le ragioni addotte dai lavoratori a sostegno della tesi della

completa esenzione delle indennità chilometriche corrisposte in caso di trasferta, a prescindere dal tragitto percorso.

Secondo quanto prospettato dai lavoratori/sostituiti, l'interesse esclusivo del datore di lavoro, che giustifica la non

imponibilità dell'indennità chilometrica calcolata per il tragitto sede di lavoro-località di missione, non verrebbe meno laddo-

ve la stessa fosse calcolata dall'abitazione del lavoratore e, in ragione della maggiore distanza percorsa, risultasse di

importo maggiore.

Il dipendente, infatti, in tale ultima ipotesi godrebbe di un vantaggio "riflesso", quale "accessorio fortuito" del soddi-

sfacimento dell'interesse dell'impresa.

Il dipendente è inviato in trasferta per una scelta del datore di lavoro e solamente per caso il tragitto coperto dal

lavoratore per andare in trasferta parzialmente coincide con quello utilizzabile per andare dalla propria abitazione al posto

di lavoro.

Il vantaggio conseguito dal dipendente in trasferta attraverso il rimborso dei tragitto casa-lavoro, dunque, è un ele-

mento meramente accidentale rispetto al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa e, come tale, dovrebbe ritenersi non

imponibile in capo al lavoratore.

Il principio secondo cui nelle ipotesi di interessi concorrenti l'interesse dell'impresa debba essere considerato preva-

lente rispetto a quello del lavoratore ai fini dell'individuazione della disciplina fiscale applicabile in capo al dipendente, a

parere dei lavoratori, troverebbe conferma nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea (sentenza n.

258/95 del 16 ottobre 1997) e in un pronunciamento di prassi dell'amministrazione finanziaria (circolare n. 34/E del 13 luglio

2009).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

I redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir sono determinati in base al principio di onnicomprensività,

previsto dal successivo articolo 51, comma 1, in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il

dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al

rapporto di lavoro.

In generale, quindi, tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, anche a titolo di rimborso spese,

costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti del citato articolo

51.

Il comma 5, in particolare, definisce il regime fiscale da applicare alle somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in

cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (cosiddette trasferte o missioni),

distinguendo a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di

lavoro.

Ed infatti, mentre le "indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rim-

borsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito", per le tra-

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gennaio 2016

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Sindacale / Sicurezza sul lavoro