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sferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, for-

fetario o misto) scelto. In ogni caso, non è possibile ipotizzare, accanto alle fattispecie individuate dal legislatore tributario

nel comma 5 dell'art. 51 del Tuir, nuovi e diversi sistemi di calcolo degli importi che non concorrono al reddito.

Per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica,

si conferma quanto più volte affermato al riguardo dalla scrivente (cfr. circolare n. 326/E del 1997 e risoluzioni n. 54/E del

1999, n. 191/E del 2000, n. 232/E del 2002 e n. 53/E del 2009).

Con i documenti di prassi citati, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati per

l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da

imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle Aci, avuto

riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di

autovettura. Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Pertanto, nella fattispecie rappresentata, laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria

residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al

lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di minor importo, quest'ultimo è da considerare

non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, secondo periodo, del Tuir.

Invece, nell'ipotesi in cui la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di

missione risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore viene ero-

gato, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di importo maggiore rispetto a quello calcolato dalla sede di servizio,

la differenza è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione venga-

no puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

Chiarimenti Inps per l’esonero contributivo triennale

L’Inps, con circolare n. 178 del 3 novembre 2015, ha fornito ulteriori precisazioni relativamente all’esonero contribu-

tivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2015, ai sensi della legge n.

190/2014 (cosiddetta legge di stabilità 2015).

In particolare:

• l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione,

non consente la fruizione dell’esonero contributivo;

• in caso di precedente rapporto di lavoro, intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione, risolto per mancato superamen-

to del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore, non è possibile fruire dell’esonero;

• in caso di cambio d’appalto e passaggio dei lavoratori dal cedente al subentrante in presenza di un contratto collettivo

che preveda l’assunzione ex novo, l’incentivo non spetta;

• rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero, spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due

diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia

la medesima;

• cessione del contratto a tempo indeterminato con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già

riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto;

• in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario, pertanto la fruizione dell’esonero è

trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente;

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

gennaio 2016

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