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- Richiesta, d’intesa con azienda, di part time fra 40% e 60% di riduzione, previa comunicazione Inps e Dtl che deve autoriz-

zare

- Datore di lavoro – Riconosce al lavoratore mensilmente una somma (esente contributi e imposte) pari ai contributi Ago non

versati a seguito della prestazione non effettuata

- Contribuzione figurativa per prestazione non effettuata

- Risorse – 60 milioni nel 2016, 120 milioni nel 2017, 60 milioni nel 2018

- Emanazione di un decreto attuativo del ministero del Lavoro da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di

stabilità

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA – CIGD (Articolo 20)

- Rifinanziata con 250 milioni

- Durata: max 3 mesi di concessione trattamento nel 2016

- Regole di accesso invariate:

• dipendenti di imprese escluse dagli ammortizzatori legali (o che li abbiano esauriti)

• anzianità lavorativa di almeno dodici mesi presso l’impresa

• siano stati utilizzati tutti gli interventi contrattuali (ferie, permessi, …)

Contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di Cig

Il ministero del Lavoro, con nota n. 21091 del 26 ottobre 2015, fornisce indicazioni relativamente alla concessione

del contributo di solidarietà alle aziende, non rientranti nel campo di applicazione della Cig, che abbiano attivato contratti di

solidarietà difensivi ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 8, della L n. 236/1993, in particolare nelle ipotesi di sopravvenuta cessa-

zione dell'attività aziendale e di licenziamenti in corso di solidarietà.

NOTA del ministero del Lavoro n. 21091 del 26 ottobre 2015.

Precisazioni e indicazioni operative sulla procedura di con-

cessione ed erogazione del contributo di solidarietà - Art. 5, commi 5 e 8, decreto legge n. 148/1993, convertito con

modificazioni, dalla legge n. 236/1993 e successive modifiche e integrazioni - Sopravvenuta cessazione dell'attività

aziendale e licenziamenti in corso di solidarietà.

Al fine di fornire indicazioni operative sulla procedura di concessione ed erogazione del contributo nelle ipotesi di

sopravvenuta cessazione dell'attività aziendale in corso di solidarietà, si comunica quanto segue.

Preliminarmente appare opportuno precisare che nelle disposizioni normative, ove sussista un riferimento a fatti, eventi

o circostanze avvenuti "in corso di solidarietà", il periodo da prendere in considerazione coincide esclusivamente con l'arco

temporale individuato nell'accordo sindacale.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

gennaio 2016

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Leggi decreti circolari