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2. Esonero contributivo per i datori di lavoro privati tenuti al versamento dei contributi presso l’Istituto nazionale di

previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi)

Come anticipato in premessa, gli incentivi all’occupazione introdotti dall’art. 1, comma 118, della legge n. 190/2014

risultano applicabili anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati dai datori di lavoro tenuti ad assolvere gli obblighi di

contribuzione obbligatoria nei confronti dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi). Nel quadro dei prin-

cipi di autonomia gestionale sanciti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l’Inpgi, con delibera del proprio consiglio

di amministrazione n. 52 del 15 ottobre 2015, ha fissato i criteri per l’applicazione delle disposizioni in materia di esonero

contributivo previste dalla normativa in oggetto che, pertanto, troveranno applicazione anche con riferimento alle assunzio-

ni di giornalisti, il cui rapporto assicurativo previdenziale venga costituito presso detto ente, nei medesimi termini e modalità

previsti per la generalità dei lavoratori subordinati.

Sul piano operativo, le domande di autorizzazione alla fruizione dell'esonero saranno inoltrate direttamente all'Inpgi

sulla base delle modalità stabilite dal medesimo ente con apposita circolare, nell’ambito della quale saranno anche fornite

le istruzioni per le implementazioni della procedura di denuncia contributiva.

Stante il possesso dei requisiti e delle condizioni fissati dalla legge 190/2014, per i quali si rinvia alla circ. n. 17/2015

e alle ulteriori precisazioni fornite nell’ambito della presente circolare, i benefici contributivi in oggetto sono efficaci in rela-

zione alle assunzioni/conversioni a tempo indeterminato operate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di stabi-

lità 2015.

3. Chiarimenti per l’omogenea applicazione della normativa

3.1. Ambito di applicazione dell’esonero

Con circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 (par. 8), è stato chiarito che l’esonero contributivo introdotto dalla legge di

stabilità 2015 è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribu-

zione:

- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, per effetto della esclusione operata dallo stesso comma 118, articolo 1, della legge

n. 190/2014;

- il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rap-

porto di cui all’art. 2120 del cc” di cui al comma 755, articolo 1, della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione

dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo, della medesima norma;

- il contributo, ove dovuto, ai fondi di cui all’art. 3, commi 4

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14 e 19, della legge n. 92/2012, per effetto dell’esclusione

dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 3, comma 25, della medesima legge.

Alla luce delle disposizioni attuative della Quir (art. 1, commi da 26 a 34, legge n. 190/2014) ed a seguito degli

approfondimenti condotti sulla scorta delle richieste di chiarimento pervenute dalle organizzazioni di rappresentanza dei

datori di lavoro e dai consigli nazionali degli intermediari previdenziali, si forniscono ulteriori indicazioni finalizzate a favorire

l’omogenea applicazione della norma.

In particolare, l’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014, stabilisce, nella misura massima di 8.060 euro su

base annua, “l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro”. Pertanto, ai fini

dell’individuazione delle forme di contribuzione obbligatoria soggette all’esonero contributivo di cui si tratta, in assenza di

specifiche previsioni di legge, vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previden-

ziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

In questa prospettiva, non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancor-

ché di natura obbligatoria:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R., di cui all’art. 1, comma 29, della legge n. 190/2014;

- il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retri-

buzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessio-

nali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n. 388/2000;

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di

cui alla legge n. 166/1991;

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gennaio 2016

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