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Sindacale / Sicurezza sul lavoro

gennaio 2016

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Leggi decreti circolari

g. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regio-

nali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professio-

nali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n.

70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni o dalle province autonome;

h. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

i. l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran);

j. le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospeda-

liere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del

servizio sanitario attribuiti alle medesime.

Sono comprese nelle amministrazioni pubbliche le Ipab e le ex Ipab trasformate in aziende pubbliche di servizi alla

persona (Asp) a seguito del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che ha previsto la generale trasformazione di tutte le

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Asp in presenza di determinati requisiti.

Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo triennale rientrano anche la Banca d’Italia, la

Consob e, in linea generale, le Autorità indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere

n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non eco-

nomici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cassazione SU n. 1733 del 5/3/1996 e n. 5054 dell’11/3/2004,

Consiglio di Stato n. 841 del 16/2/2010).

Hanno invece accesso al beneficio in oggetto:

a. gli enti pubblici economici;

b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

c. gli enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di persone o società di capitali

ancorché a capitale interamente pubblico;

d. le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in Asp,

ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

e. le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267;

f. i consorzi di bonifica;

g. i consorzi industriali;

h. gli enti morali;

i. gli enti ecclesiastici.

1.1. Codifica datori di lavoro UniEmens

I datori di lavoro aventi titolo all’esonero contributivo in oggetto devono richiedere il codice di autorizzazione “6Y”

avente il significato di “Esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014”. La richiesta di attri-

buzione del suddetto codice di autorizzazione “6Y” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributi-

va relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo. Detta richiesta andrà effettuata avva-

lendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo oggetto la denominazione

“esonero contributivo triennale legge n. 190/2014”, utilizzando la seguente locuzione: “Richiedo l’attribuzione del codice di

autorizzazione 6Y ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 190/2014, art. 1, commi 118 e

seguenti, come da circolare n. 17/2015”. La sede territorialmente competente attribuirà il predetto codice di autorizzazione

alla posizione contributiva relativa ai lavoratori che versano la contribuzione pensionistica alla Gestione dipendenti pubblici

con validità dall’1/1/2015 – 31/12/2018, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previ-

denziale. Il controllo in ordine alla legittimità di fruizione dell’esonero contributivo in oggetto sarà realizzato attraverso l’isti-

tuenda base dati “lavoratori agevolati”.

I datori di lavoro che intendono accedere al beneficio ma che non hanno accesso alla funzionalità “contatti” del cas-

setto previdenziale aziende dovranno inoltrare alla casella Pec della Direzione centrale entrate la richiesta di “Esonero con-

tributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge n. 190/2014” prima della trasmissione della denuncia contributiva rela-

tiva al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.