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Trasferta e rimborso chilometrico al dipendente

che utilizza la propria auto

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015, ha precisato che nell’ipotesi in cui il dipen-

dente in trasferta fuori dal territorio comunale, con utilizzo della propria auto, parta dalla propria abitazione per raggiun-

gere il luogo di missione e tale tragitto risulti maggiore che se partisse dal posto di lavoro, il maggior rimborso chilome-

trico corrisposto al dipendente costituisce reddito imponibile.

RISOLUZIONE n. 92/E dell’Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2015.

Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 -

Reddito di lavoro dipendente – Rimborso chilometrico - art. 51, commi 1 e 5, del Dpr n. 917 del 1986.

Esposizione del quesito

Alfa spa, compagnia nata nel xxxx per effetto della fusione per incorporazione in Beta di Gamma e Delta, svolge

attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni e vita attraverso un'estesa rete di agenzie assicurative diffuse sul territo-

rio nazionale.

Al fine di svolgere proficuamente tale attività, la compagnia annovera tra i propri dipendenti alcune figure professio-

nali che svolgono frequentemente le proprie mansioni in trasferta, in particolare al di fuori del territorio comunale ove è ubi-

cata la sede di lavoro di assegnazione (cd. missione temporanea).

In questi casi i suddetti dipendenti, in alternativa all'utilizzo dei mezzi pubblici, possono essere autorizzati all'uso

dell'autovettura personale.

Al riguardo, l'art. 84 del vigente Ccnl (Rapporti fra le imprese di assicurazione e il personale dipendente non dirigen-

te) rimanda alla contrattazione integrativa aziendale la determinazione dell'indennità chilometrica spettante al personale in

trasferta. Il contratto integrativo aziendale ex Beta del jj yy 2010 (applicabile ai dipendenti ex Beta ed ex Delta), e il contrat-

to integrativo aziendale ex Gamma del jj yy 2011 (applicabile ai dipendenti ex Gamma) prevedono, per il caso di trasferte al

di fuori del territorio comunale, l'erogazione di indennità chilometriche calcolate moltiplicando i chilometri riconosciuti per

l'importo unitario determinato sulla base delle tabelle Aci applicabili al veicolo di riferimento.

La vigente procedura aziendale per la "gestione delle trasferte" dispone, poi, che "il riferimento per la determinazio-

ne del chilometraggio è la sede di lavoro, o il domicilio nelle situazioni in cui quest'ultimo sia più funzionale alla trasferta

stessa, nei limiti dei chilometri effettivamente percorsi".

Per il rimborso delle spese di trasferta e la gestione amministrativo- contabile e fiscale dello stesso, viene utilizzato

un applicativo informatico, denominato "XY", la cui applicazione è stata estesa nel 2015 all'intero perimetro di Alfa.

Per la determinazione del rimborso chilometrico in caso di utilizzo della vettura personale, XY pone a confronto i

chilometri calcolati "dalla sede di lavoro alla località di missione" (di seguito "prima percorrenza") con quelli "dal domicilio

alla località di missione" (di seguito "seconda percorrenza") operando come segue:

- quando il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a partire dall'abitazione, è più breve rispetto a quello

calcolato partendo dalla sede di lavoro (il calcolo della "seconda percorrenza" risulta minore della "prima percorrenza"),

l'indennità chilometrica spettante viene interamente riconosciuta in regime di esenzione fiscale e contributiva;

- quando, invece, il percorso per raggiungere la località di missione, calcolato a partire dall'abitazione, è più lungo rispetto

a quello calcolato partendo dalla sede di lavoro (il calcolo della "seconda percorrenza" risulta maggiore della "prima per-

correnza"), l'indennità chilometrica, seppur corrisposta in ragione dell'intero percorso, è assoggettata a tassazione, fiscale

e previdenziale, per la sola quota riferibile alla maggiore distanza percorsa; ciò nel presupposto che l'importo tassato è

da considerarsi quale rimborso erogato per il tratto abitazione - sede lavoro.

Taluni dipendenti/sostituiti hanno rappresentato alla compagnia/sostituto d'imposta che tale comportamento determi-

na la tassazione di importi che potrebbero costituire invece rimborsi spese analitici esclusi dall'imponibile ai sensi dell'art.

51, comma 5, del Tuir.

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

gennaio 2016

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