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• l’incentivo è fruibile anche quando il lavoratore, nei 6 mesi precedenti l’assunzione a tempo indeterminato, ha avuto altri

rapporti di lavoro quali contratto a termine, collaborazioni a progetto o altri.

CIRCOLARE Inps n. 178 del 3/11/2015.

Circolare 17/2015. Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contrat-

to di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 ai sensi dell’articolo unico, commi 118 e seguenti,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Legittimazione e modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro

iscritti alla Gestione dipendenti pubblici e i giornalisti assicurati all’Inpgi. Ulteriori chiarimenti riguardanti la legitti-

mazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privati.

Premessa

La legge di stabilità 2015 ha introdotto, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effet-

tuate nel corso del 2015, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro - ferma restando

l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail - nel limite mas-

simo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (art. 1, commi 118-124, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 l’Istituto ha fornito le indicazioni per la corretta applicazione delle citate

innovazioni normative. Come chiarito nell’ambito della predetta circolare, beneficiari dell’incentivo di cui alla legge n.

190/2014 sono i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori.

Quindi, ai fini dell’accesso al beneficio, non assume rilievo la circostanza che il datore di lavoro sia tenuto ad assicurare i

lavoratori all’assicurazione generale obbligatoria Inps ovvero ai fondi esonerativi, esclusivi o sostitutivi del predetto regime

generale.

L’esonero contributivo triennale di cui alla norma in oggetto è, pertanto, applicabile anche ai datori di lavoro che non

rientrano nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, ma sono

tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione dipendenti pubblici (Cpdel, Cpi, Cps, Cpug, Ctps)

– regimi esclusivi dell’Ago - nonché ai datori di lavoro che assumono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della previ-

denza per i giornalisti (Inpgi) – regime sostitutivo dell’Ago.

Con la presente circolare vengono fornite le istruzioni finalizzate a favorire l’applicazione della citata misura di eso-

nero contributivo ai predetti datori di lavoro.

Con la medesima circolare vengono, inoltre, forniti ulteriori chiarimenti riguardanti taluni profili attuativi afferenti

all’esonero contributivo in oggetto.

1. Datori di lavoro iscritti alle Gestioni pubbliche che possono fruire del beneficio previsto dalla legge n. 190/2014

Come già indicato nella circolare n. 17/2015, la fruizione dell’esonero contributivo triennale riguarda i datori di lavoro

privati e i soggetti giuridici, quali gli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o

esclusiva un’attività economica ex art. 2082 codice civile, in regime di concorrenza con imprenditori privati. Inoltre, sulla

base delle considerazioni sviluppate in premessa, la fruizione dell’incentivo in oggetto attiene anche ai datori di lavoro che,

pur essendo tenuti all’assolvimento degli obblighi assicurativi verso le casse della Gestione pubblici dipendenti (Cpdel, Cpi,

Cps, Cpug, Ctps), hanno natura di soggetto privato.

Pertanto, sono esclusi dall’applicazione del beneficio introdotto dalla legge n. 190 del 2014:

a. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da

comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le accademie e i conservatori statali;

b. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

c. le Regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni;

d. le istituzioni universitarie;

e. gli istituti autonomi case popolari;

f. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

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gennaio 2016

Leggi decreti circolari

Sindacale / Sicurezza sul lavoro