novembre 2017
Laddove la prestazione relativa ad un contratto di prestazione occasionale non dovesse essere resa (ad es. indi-
sponibilità sopravvenuta del prestatore) l’utilizzatore può effettuare, sempre mediante la procedura telematica Inps, la revo-
ca della dichiarazione entro e non oltre le ore 24 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgi-
mento della prestazione.
Va segnalato che, al fine di assicurare ogni forma di tutela al prestatore, la piattaforma telematica predisposta
dall’Inps supporta l’invio al prestatore, mediante comunicazione di posta elettronica e/o sms e MyInps, sia della comunica-
zione preventiva che dell’eventuale revoca della stessa trasmesse dall’utilizzatore, nonché la possibilità di confermare – da
parte del prestatore o dell’utilizzatore – l’avvenuto svolgimento della prestazione giornaliera al termine della stessa (cfr. cir-
colare Inps n. 107/2017).
Regime sanzionatorio
Di seguito si riportano, per ciascuna tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali
può essere soggetto l’utilizzatore di prestazioni occasionali.
Superamento del limite economico o del limite orario; violazione dei divieti di cui al comma 5
(sanzioni riguardanti sia il contratto di prestazione occasionale, sia il libretto famiglia)
Il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro (comma 1,
lett. c) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco di un anno civile – ovvero del diverso limite
previsto nel settore agricolo – comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e
indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili
ed amministrative.
Va tuttavia precisato che la trasformazione del rapporto e l’applicazione delle suddette sanzioni non operano nel
caso in cui l’utilizzatore sia una pubblica amministrazione.
Diversamente, la violazione dei divieti di cui al comma 5 – ossia l’aver acquisito “prestazioni di lavoro occasionali da
soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione coordinata e continuativa” – integra un difetto “genetico” afferente alla costituzione del rapporto e comporta
dunque, in applicazione dei principi civilistici, la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria (art. 1, Dlgs n.
81/2015) del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove
evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso.
Sui divieti di cui al comma 5 va altresì chiarito che gli stessi – stante la formulazione normativa – non trovano
comunque applicazione in relazione al personale utilizzato attraverso lo strumento della somministrazione.
Violazione dell’obbligo di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14
(sanzioni riguardanti esclusivamente il contratto di prestazione occasionale)
Fermo restando quanto chiarito nel successivo paragrafo, in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione pre-
ventiva di cui al comma 17 da parte di utilizzatori, diversi dalla pubblica amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie,
ovvero di violazione di uno dei divieti di cui al comma 14 sopra declinati (divieto di ricorso al contratto di prestazione occa-
sionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indetermi-
nato; da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 pur-
ché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ecc.) si applica la sanzione amministrati-
va pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.
In tali ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 13 del Dlgs n. 124/2004 e la sanzione ridotta ai
sensi dell’art. 16 della L n. 689/1981 è pertanto pari ad euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunica-
zione. Laddove venga riscontrata la violazione degli obblighi di cui sopra in relazione a più lavoratori, pertanto, la sanzione
ridotta risulterà essere il prodotto tra il citato importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente
comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14.
Tale sanzione troverà dunque applicazione laddove la comunicazione sia effettuata in ritardo o non contenga tutti gli
elementi richiesti o, ancora, detti elementi non corrispondano a quanto effettivamente accertato. Ciò può avvenire, ad
esempio, qualora la prestazione occasionale giornaliera sia stata effettivamente svolta per un numero di ore superiore
rispetto a quello indicato nella comunicazione preventiva. In tale caso, peraltro, il personale ispettivo provvederà a comuni-
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