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novembre 2017

Diritto di precedenza e assunzione di apprendisti

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 2 del 9 agosto 2017, ha chiarito la disciplina del diritto di precedenza matura-

to, ex art. 24, comma 1, Dlgs n. 81/2015, da un lavoratore a tempo determinato, in relazione alle assunzioni ovvero prosecu-

zioni a tempo indeterminato di rapporti di apprendistato, con qualifica finale pari a quella corrispondente alle mansioni eserci-

tate dal lavoratore a termine.

Il citato articolo 24 prevede che: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di

uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a

sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi

dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

Il Ministero, muovendo dalla definizione del contratto di apprendistato come contratto a tempo indeterminato, precisa

che, ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza, rileva solo una nuova assunzione in apprendistato, non l’eventuale prose-

cuzione del rapporto a tempo indeterminato, e solo nel caso in cui il lavoratore, che abbia maturato il diritto di precedenza,

non risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù di pregressi rapporti di lavoro a tempo

determinato.

Al riguardo, Confcommercio ribadisce che il Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, nel regolare il diritto di precedenza,

demanda la materia al secondo livello di contrattazione, in questo modo escludendo che in applicazione del solo contratto

collettivo nazionale si configuri un diritto di precedenza in capo al lavoratore a tempo determinato.

RISPOSTA del Ministero del Lavoro a interpello 2 dell'8 agosto 2017.

Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del

decreto legislativo n. 124/2004. Diritto di precedenza ex articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e

assunzione di apprendisti

La Confcommercio ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in

ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, concernente la disciplina del

diritto di precedenza dei lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

In particolare l’organizzazione istante chiede se, ai sensi della citata disposizione normativa, possano o meno costitu-

ire violazione del predetto diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato:

- sia l’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato

con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda;

- sia la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.

Al riguardo, acquisito il parere dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Ufficio legislativo di questo Ministero, si rap-

presenta quanto segue.

In primo luogo, occorre muovere dalla lettura del richiamato articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, ai sensi

del quale “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo

determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di prece-

denza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento

alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

In proposito, va ricordato che l’apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,

connotato dall’obbligo - posto in capo al datore di lavoro – di impartire la formazione all’apprendista al fine di consentire a

quest’ultimo di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e una propria qualificazione profes-

sionale, attraverso una puntuale declinazione di tali obiettivi nell’ambito del piano formativo individuale.

Tenuto conto che l’apprendistato viene qualificato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 41,

comma 1, del Dlgs n. 81/2015), appare corretto ritenere che anche le assunzioni con tale tipologia contrattuale possano rien-

trare nell’ambito di quelle contemplate nell’articolo 24.

In ragione di quanto sopra, in relazione al primo quesito prospettato dall’istante va esclusa la violazione dell’articolo 24 del

decreto legislativo n. 81/2015 atteso che ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza rileva il momento dell’assunzione

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