novembre 2017
RAPPORTI DI LAVORO
Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva
I lavoratori, per accedere al trattamento di integrazione salariale, devono possedere “presso l’unità produttiva per la
quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa
domanda di concessione”.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con circolare n. 14 del 26 luglio 2017, ha precisato che tale requisito dovrà essere
verificato dall’Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione sala-
riale indipendentemente dagli spostamenti dei lavoratori, da un sito produttivo ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.
CIRCOLARE n. 14 del Ministero del Lavoro del 26/7/2017.
Applicazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 148 del 2015. Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva.
A seguito delle diverse problematiche sorte in sede istruttoria, riguardanti il requisito dell’anzianità lavorativa dei 90
giorni richiesto per accedere al trattamento di integrazione salariale al momento della presentazione delle istanze relative ai
programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto
legislativo n. 148/2015, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo dispone che, per accedere al trattamento di integrazione salariale, i
lavoratori devono possedere “presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di
almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”.
In sede di valutazione dei programmi aziendali, si è riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto
delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare ineffi-
cienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno
parziale dell’occupazione.
In tali circostanze – ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro - si ritiene che nel corso dei pro-
grammi contemplati dal citato art. 21 del decreto legislativo n. 148/2015, non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori
da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs.
Pertanto il requisito previsto dal predetto articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, dovrà essere verifi-
cato dall’Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale,
così come avviene per la verifica del requisito occupazionale previsto dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n.
148/2015.
In ordine a tale interpretazione è stato acquisito il parere favorevole dell’ufficio legislativo espresso con nota prot. 4741
del 12.7.2017.
Installazione e utilizzo di software da parte di call center
L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), con circolare n. 4 del 26 luglio 2017, prende in esame i software utilizzati nei
call center in relazione alla normativa sul controllo a distanza dei lavoratori (articolo 4, legge n. 300/1970) al fine di determi-
nare se gli stessi siano o meno “strumenti di lavoro”, in quanto gli strumenti di lavoro non necessitano di accordo sindacale o
autorizzazione amministrativa per essere installati mentre occorre per gli altri strumenti.
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Sindacale / Sicurezza sul lavoro