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novembre 2017

Ciò premesso, fermo restando quanto già chiarito dall’Inps con circ. n. 107/2017 e mess. n. 2887/2017 e d’intesa

con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presente si forniscono prime indicazioni a tutto il personale

ispettivo al fine della corretta ed uniforme applicazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla violazione di tale

disciplina.

Prestazioni occasionali: limiti, divieti ed obblighi

Ai sensi del primo comma dell’art. 54 bis, per prestazioni occasionali devono intendersi le attività lavorative che

danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre):

- a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento

alla totalità degli utilizzatori (comma 1, lett. a);

- a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità

dei prestatori di lavoro (comma 1, lett. b.);

- a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro

in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello

stesso anno civile (comma 1, lett. c. e comma 20). Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui

e la retribuzione oraria individuata dal Ccnl, ai sensi del comma 16 (euro 9,65 area 1; 8,80 area 2; 6,56 area 3 Ccnl ope-

rai agricoli e florovivaisti cfr. Inps mess. n. 2887/2017).

I suddetti limiti economici, come chiarito con circolare Inps n. 107/2017, si riferiscono ai compensi percepiti dal pre-

statore al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Gli utilizzatori delle prestazioni di lavoro occasionali possono essere:

a) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto di famiglia;

b) altri utilizzatori, quali professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata

nonché le pubbliche amministrazioni nei limiti di cui al comma 7, tramite il contratto di prestazione occasionale.

Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l’utilizzatore

abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e con-

tinuativa (comma 5).

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale, il legislatore ha previsto ulteriori divieti (comma 14) che

ne impediscono la stipula nei seguenti casi:

- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ai

fini del computo cfr. Inps circ. n. 107/2017 e mess. n. 2887/2017);

- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché

non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di mate-

riale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Tracciabilità delle prestazioni

Le prestazioni in questione sono tracciate attraverso apposita comunicazione da effettuare all’Inps utilizzando la

piattaforma informatica o i servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto.

L’utilizzatore di un contratto di prestazione occasionale è tenuto, ad eccezione della Pa, ad effettuare la comunica-

zione, indicando i dati elencati al comma 17 (i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della

prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore

agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito

per la prestazione), almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa.

Diversamente, l’utilizzatore del Libretto di famiglia deve provvedere a comunicare i dati identificativi del prestatore, il

compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini

della gestione del rapporto, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione (comma 12).

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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