novembre 2017
Ciò premesso, fermo restando quanto già chiarito dall’Inps con circ. n. 107/2017 e mess. n. 2887/2017 e d’intesa
con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la presente si forniscono prime indicazioni a tutto il personale
ispettivo al fine della corretta ed uniforme applicazione delle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla violazione di tale
disciplina.
Prestazioni occasionali: limiti, divieti ed obblighi
Ai sensi del primo comma dell’art. 54 bis, per prestazioni occasionali devono intendersi le attività lavorative che
danno luogo nel corso di un anno civile (1° gennaio - 31 dicembre):
- a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun prestatore di lavoro, con riferimento
alla totalità degli utilizzatori (comma 1, lett. a);
- a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità
dei prestatori di lavoro (comma 1, lett. b.);
- a compensi di importo non superiore a 2.500 euro, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore di lavoro
in favore del medesimo utilizzatore, che non possono comunque superare il limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello
stesso anno civile (comma 1, lett. c. e comma 20). Nel settore agricolo tale limite è dato dal rapporto tra 2.500 euro annui
e la retribuzione oraria individuata dal Ccnl, ai sensi del comma 16 (euro 9,65 area 1; 8,80 area 2; 6,56 area 3 Ccnl ope-
rai agricoli e florovivaisti cfr. Inps mess. n. 2887/2017).
I suddetti limiti economici, come chiarito con circolare Inps n. 107/2017, si riferiscono ai compensi percepiti dal pre-
statore al netto dei contributi, premi assicurativi e costi di gestione.
Gli utilizzatori delle prestazioni di lavoro occasionali possono essere:
a) persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto di famiglia;
b) altri utilizzatori, quali professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni, altri enti di natura privata
nonché le pubbliche amministrazioni nei limiti di cui al comma 7, tramite il contratto di prestazione occasionale.
Non possono essere attivate prestazioni di lavoro occasionale che siano rese da lavoratori con i quali l’utilizzatore
abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e con-
tinuativa (comma 5).
Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale, il legislatore ha previsto ulteriori divieti (comma 14) che
ne impediscono la stipula nei seguenti casi:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato (ai
fini del computo cfr. Inps circ. n. 107/2017 e mess. n. 2887/2017);
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché
non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di mate-
riale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Tracciabilità delle prestazioni
Le prestazioni in questione sono tracciate attraverso apposita comunicazione da effettuare all’Inps utilizzando la
piattaforma informatica o i servizi di contact center messi a disposizione dall’Istituto.
L’utilizzatore di un contratto di prestazione occasionale è tenuto, ad eccezione della Pa, ad effettuare la comunica-
zione, indicando i dati elencati al comma 17 (i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della
prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore
agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni; e) il compenso pattuito
per la prestazione), almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa.
Diversamente, l’utilizzatore del Libretto di famiglia deve provvedere a comunicare i dati identificativi del prestatore, il
compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini
della gestione del rapporto, entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione (comma 12).
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
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