novembre 2017
Non bisogna dimenticare, infatti, che l’installazione e l’utilizzo di “impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori”, può essere giustificata esclusivamente per le esi-
genze previste dall’art. 4 della legge n. 300/1970 e, pertanto, solo in tali ipotesi può legittimarsi un controllo “incidentale”
sull’attività del lavoratore, controllo che deve però necessariamente essere coniugato con il rispetto della libertà e della
dignità del lavoratore stesso, evitando controlli prolungati, costanti, indiscriminati e invasivi.
Non va dunque capovolto il “paradigma” fondamentale dell’art. 4 della L n. 300/1970 in modo tale da realizzare un
controllo penetrante sullo svolgimento della prestazione dei lavoratori, al fine di garantire adeguate e più efficienti modalità
organizzative e produttive all’interno dell’azienda.
Nelle ipotesi in esame, pertanto, non si evidenziano con indiscutibile certezza le esigenze produttive che giustificano
l’assoluta indispensabilità di tali applicativi e, conseguentemente, appare difficile ricollegare la inevitabile compressione
della libertà e della dignità dei lavoratori alle prioritarie ragioni produttive.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che tali sistemi non solo non rientrano nella definizione di strumento
utile a “(...) rendere la prestazione lavorativa (...)” ma non si ravvisano neanche quelle esigenze organizzative e produttive
che giustificano il rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Prestazioni occasionali e regime sanzionatorio
L’Ispettorato nazionale del lavoro, con circolare n. 5 del 9 agosto 2017, fornisce chiarimenti in merito alle conse-
guenze sanzionatorie derivanti dalla violazione della disciplina normativa inerente il contratto di prestazione occasionale ex
art. 54-bis, legge n. 96/2017.
L’Ispettorato precisa, per ciascuna tipologia di violazione, le conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali
può essere soggetto l’utilizzatore di prestazioni occasionali, in particolare:
• superamento del limite economico o del limite orario;
• violazione del divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o
abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
• violazione dell’obbligo di comunicazione e dei divieti di cui al comma 14, art. 54-bis, legge n. 96/2017;
• ambito di applicazione della maxisanzione e rapporti con la violazione dell’obbligo preventivo di comunicazione della pre-
stazione occasionale.
CIRCOLARE n. 5 dell’Ispettorato nazionale del lavoro del 9/8/2017.
Art. 54-bis, Dl n. 50/2017 (L n. 96/2017) – Disposizioni
in materia di prestazioni occasionali, del libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale – Regime
sanzionatorio – Indicazioni operative al personale ispettivo.
Il 23 giugno u.s. la L n. 96/2017 ha convertito il Dl n. 50/2017 nell’ambito del quale è stato introdotto l’art. 54 bis
recante la “Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto famiglia. Contratto di prestazione occasionale, la disciplina delle
prestazioni di lavoro”.
Trattasi di prestazioni che il legislatore ha inteso tipizzare attraverso lo strumento del Libretto famiglia o del contratto
di prestazione occasionale, prescindendo pertanto da una classificazione preventiva sulla natura autonoma o subordinata
delle stesse e perciò individuando specifici limiti e tutele in capo al lavoratore.
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