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novembre 2017

Sindacale / Sicurezza sul lavoro

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Leggi decreti circolari

dell’apprendista, che si realizza con l’attivazione del contratto di apprendistato e non con la successiva fase di naturale pro-

secuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Per quanto invece attiene al secondo quesito sottoposto a questo Ministero, una nuova assunzione con contratto di appren-

distato andrà comunque considerata in relazione al diritto di precedenza vantato dal lavoratore a tempo determinato. In parti-

colare, si ritiene che non ricorra la violazione del diritto di precedenza qualora il lavoratore risulti già qualificato per la mansio-

ne oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato. E ciò in coerenza con

quanto già chiarito con risposta ad interpello n. 8/2007 e con la circolare ministeriale n. 5/2013.

In definitiva, in linea con le osservazioni innanzi esposte e ferme restando eventuali diverse disposizioni dei contratti collettivi

ai sensi del comma 1 del citato articolo 24, si ritiene che non possa integrare la violazione del diritto di precedenza sia la pro-

secuzione del rapporto di lavoro dell’apprendista al termine del periodo di formazione, non trattandosi di una nuova assun-

zione, sia la nuova assunzione di un apprendista nella misura in cui il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica

finale oggetto del contratto di apprendistato.

Limite massimo di ore di Cigs autorizzabili per le causali di crisi

e riorganizzazione aziendale

Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 16 del 28 agosto 2017, rende noto che, a decorrere dal 24 settembre 2017,

trova piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del Dlgs n. 148/2015, il quale prevede che possono essere autorizzate

sospensioni dal lavoro per Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale soltanto nel limite dell’80% delle ore lavo-

rabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo previsto dal programma autorizzato.

Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva è rilevante l’indicazione, nella domanda di concessione

di integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario con-

trattuale.

Da tali dati è possibile individuare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavo-

ratori, che costituiscono l’organico dell’unità produttiva, mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione

dell’istanza, sui cui calcolare il limite dell’80% delle ore di sospensione autorizzabili.

CIRCOLARE N. 16 del Ministero del Lavoro del 28/8/2017.

Articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 148. Causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale e limite massimo di ore di cassa integrazione

guadagni straordinaria autorizzabili.

Nell’ambito del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, l’articolo 22, nel delineare la durata massima di

concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, in relazione alle diverse causali, al comma 4, si

occupa di precisare ulteriormente che “per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere

autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di

tempo di cui al programma autorizzato”.

L’articolo 44, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, tuttavia, ha stabilito che tale disposizione

non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame.

Ai sensi della norma citata, quindi, in considerazione dell’entrata in vigore del provvedimento normativo di cui tratta-

si dal giorno 24 settembre 2015, si rappresenta che la specifica disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, troverà appli-

cazione da 24 settembre 2017.