novembre 2017
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Leggi decreti circolari
Sindacale / Sicurezza sul lavoro
A decorrere dal 24 settembre 2017, pertanto, alla luce della norma citata, le ore di sospensione dal lavoro per Cigs
per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che potranno essere autorizzate non dovranno essere eccedenti il limite
dell’80 per cento delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva assume rilievo l’indicazione, nella domanda di concessio-
ne dell’integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario
contrattuale, come, peraltro, già previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Dall’analisi di tali dati indicati dall’azienda è possibile enucleare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con rife-
rimento alla platea di tutti i lavoratori, che costituiscono l’organico dell’unità produttiva, mediamente occupati nel semestre
precedente la presentazione dell’istanza, su cui calcolare il limite dell’80 per cento delle ore di sospensione autorizzabili.
Poiché il numero di ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato
che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall’azienda relati-
vo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, costituisce il
parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili. La ratio della disposizione che consente
di fissare il dato del limite delle ore autorizzabili, al di là di possibili modifiche dell’organico aziendale nel corso del program-
ma, è quella di consentire, stabilito il plafond di ore autorizzabili, una programmazione delle sospensioni che non risenta
delle variazioni dell’organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale.
Ai fini dell’erogazione del trattamento nel rispetto del limite indicato dalla norma di cui all’articolo 22, comma 4, del
decreto legislativo n. 148 del 2015, l’elenco innanzi indicato di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del
2015, allegato alla domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, sarà inoltrato, unitamen-
te al decreto, all’Inps. Inoltre, nella domanda dovrà essere dichiarato l’impegno dell’azienda al rispetto del limite delle ore di
sospensione autorizzabili che, come detto, non può eccedere l’80 per cento delle ore contrattualmente lavorabili con riferi-
mento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati nell’unità produttiva nel semestre precedente la presentazione
dell’istanza, secondo i dati inseriti nell’elenco allegato all’istanza.
L’Inps verifica, poi, il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente operate.
Si precisa che la disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, innanzi citato, trova applicazione a decorrere dal 24
settembre 2017, e, in conformità a quanto già illustrato nella circolare n. 30 del 9 novembre 2015 di questa Direzione gene-
rale e nella nota prot. 14948 del 21 dicembre 2015 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, trova applicazione con
riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazio-
ne dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre
2017.
Sulla presente circolare è stato acquisito il positivo parere dell’Ufficio legislativo prot. 5528 del 23 agosto 2017.
Sgravi contributivi per iniziative di conciliazione vita-lavoro
Firmato, e in attesa di essere registrato dalla Corte dei conti, il decreto che riconosce sgravi contributivi ai datori di
lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata
dei lavoratori.
A tale misura sperimentale, prevista dal Dlgs n. 80/2015, sono destinati complessivamente circa 110 milioni di euro
per il biennio 2017 e 2018, a valere sul Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di
secondo livello.